Molto spesso nelle indagini penali gli esiti di un’intercettazione, disposta in un primo procedimento, vengono “riciclati” in fascicoli diversi. È qui che si gioca una partita delicata tra esigenze investigative e garanzie difensive. La recente sentenza n. 13309/2025 della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione fornisce indicazioni preziose sui margini di utilizzabilità di tali captazioni e sul ruolo del Giudice di legittimità. Vediamo perché la decisione, resa nel procedimento a carico di D. B. e in riferimento a un’ordinanza della Corte d’appello di Torino, merita attenzione.
In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, il controllo demandato al giudice del procedimento diverso in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per l'utilizzo della prova - tra i quali la cd. connessione forte ex art. 12 cod. proc. pen.-, dà luogo a un giudizio di fatto censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il significato è chiaro: la Corte di cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nel valutare se tra i due procedimenti vi sia la “connessione forte” richiesta dall’art. 270, comma 1-bis, c.p.p. Potrà intervenire soltanto quando la motivazione appaia del tutto assente oppure illogica in modo macroscopico. Viene così ribadito il perimetro di un controllo di legittimità che resta confinato all’art. 606, lett. e), c.p.p., riservando alla fase di merito l’accertamento in fatto.
L’articolo 12 c.p.p. definisce la “connessione” tra reati e procedimenti; il riferimento alla connessione «forte» richiama l’ipotesi in cui i reati siano stati commessi da medesime persone nel medesimo contesto spazio-temporale. Solo in presenza di tale requisito l’art. 270 c.p.p. consente di travasare le intercettazioni in un altro fascicolo, elidendo in parte il divieto di cui all’art. 271 c.p.p. La Consulta, con le note pronunce del 2020, aveva già tracciato una linea di equilibrio tra segretezza delle comunicazioni ex art. 15 Cost. e funzionalità delle indagini. La sentenza n. 13309/2025 si colloca in questa scia: conferma che la tutela dei diritti di difesa è garantita a livello di merito, mentre in cassazione è consentito solo un controllo “debole” sulla razionalità argomentativa.
Per chi difende un imputato coinvolto in procedimenti “satellite” la decisione offre indicazioni operative:
Non va poi dimenticato il profilo sovranazionale: la Corte EDU esige che limitazioni al diritto alla riservatezza siano previste da una legge chiara e che il controllo giurisdizionale sia effettivo. La motivazione “forte” richiesta dai giudici di merito va letta anche in questa chiave di compatibilità convenzionale.
La sentenza 13309/2025 non introduce novità rivoluzionarie, ma ribadisce con forza un principio di sistema: l’utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi rappresenta un’eccezione alle regole ordinarie e richiede un accurato vaglio in fatto. Alla Cassazione spetta il ruolo di garante esterno della coerenza logico-giuridica, non di nuovo giudice del merito. Per gli avvocati penalisti ciò significa curare fin da subito articolate eccezioni sulla connessione e pretendere decisioni motivate: solo così sarà possibile, se del caso, aprire un varco verso il sindacato di legittimità.