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La mancanza di un’autorizzazione preventiva del giudice all’accesso ai dati di un dispositivo informatico non comporta, secondo la Cassazione n. 13585/2025, l’automatica inutilizzabilità delle prove. La sesta sezione penale ha ricondotto il problema alla nullità dell’atto, escludendo nel caso esaminato conseguenze invalidanti perché il tribunale del riesame aveva già svolto un controllo effettivo e indipendente sul sequestro. La distinzione conta per chi contesta l’acquisizione di dati personali durante un’indagine.

Perché l’autorizzazione del pubblico ministero non basta

La sentenza, deliberata il 1° aprile e depositata l’8 aprile 2025, affronta le garanzie richieste dalla direttiva europea 2016/680, nell’interpretazione data dalla Corte di giustizia nella causa C-548/21. L’accesso ai dati di un telefono può incidere sulla vita privata e sulla protezione delle informazioni personali. Occorre quindi verificare necessità, proporzionalità e limitazione dell’acquisizione rispetto alle finalità dell’indagine.

La Cassazione spiega che il controllo deve essere affidato a un giudice o a un’autorità amministrativa indipendente e deve precedere l’accesso, salvo i casi di urgenza, nei quali deve intervenire in tempi brevi. Il pubblico ministero che conduce l’indagine non soddisfa questo requisito di terzietà: dirige la ricerca delle prove ed è parte processuale. Il suo statuto di autonomia non lo rende, per questa specifica funzione, un soggetto estraneo all’indagine.

La pronuncia riconosce perciò il problema di compatibilità della disciplina interna esaminata con la garanzia europea. Non afferma che il controllo preventivo sia superfluo o che qualsiasi successiva conferma del sequestro sia sufficiente.

Il sequestro riguardava i dati utili alle indagini

Il procedimento nasceva da indagini per turbativa di gare e del procedimento di scelta del contraente, non da reati societari. La difesa contestava il sequestro probatorio e di corrispondenza, sostenendo anche che il decreto non descrivesse adeguatamente la condotta e che la sequenza delle operazioni sui dispositivi fosse irregolare.

La Corte ha respinto queste censure. I provvedimenti precedenti, richiamati dal decreto impugnato e portati a conoscenza della difesa, contenevano la descrizione dei fatti e delle fonti di prova. Dovevano essere letti insieme. Inoltre, il successivo decreto limitava l’acquisizione ai dati utili e rilevanti emergenti dall’analisi della copia forense, prevedendo la restituzione dei supporti al termine delle operazioni.

Il giudizio sul sequestro non equivaleva a un accertamento della responsabilità penale. La verifica riguardava la configurabilità del reato ipotizzato e l’utilità delle ulteriori indagini per acquisire le prove.

La differenza tra inutilizzabilità e nullità in questa decisione

La difesa chiedeva la disapplicazione delle norme interne sul potere di sequestro del pubblico ministero. La Cassazione ha letto questa richiesta come diretta a ottenere l’inutilizzabilità delle prove raccolte senza il provvedimento del giudice.

La risposta è stata negativa: l’inutilizzabilità prevista dall’articolo 191 del codice di procedura penale presuppone la violazione di uno specifico divieto probatorio, che la Corte non ha individuato nell’ipotesi esaminata. Il difetto di potere derivante dal mancato controllo indipendente può invece comportare una nullità dell’atto.

Il passaggio successivo riguarda la concreta tutela della difesa. Il tribunale del riesame aveva valutato il sequestro con pieni poteri, confrontando esigenze probatorie e riservatezza. Secondo la Cassazione, questo esame aveva assicurato un controllo effettivo su necessità, proporzionalità e minimizzazione dell’acquisizione. Per tale ragione la censura non poteva portare all’annullamento. Il ricorso è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.

Che cosa verificare quando si contesta l’accesso ai dati

La decisione richiede di considerare sia l’autorità che ha autorizzato l’accesso sia il contenuto del controllo svolto dal giudice. Sono rilevanti i provvedimenti che definiscono le finalità della ricerca, i criteri di selezione delle informazioni e la motivazione sulla necessità dell’acquisizione.

Non se ne può ricavare una regola secondo cui basterebbe eccepire il vizio prima del riesame per ottenere l’esclusione dei dati. Il ragionamento della Corte riguarda l’effettività della garanzia giurisdizionale nella vicenda concreta. Allo stesso modo, il rigetto non autorizza acquisizioni indiscriminate: proprio la proporzionalità e la selezione dei dati pertinenti costituiscono l’oggetto del controllo richiesto.

Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza 8 aprile 2025, n. 13585, deliberata il 1° aprile 2025, motivazione e dispositivo.

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