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Può costituire favoreggiamento personale negare di conoscere fatti che gli investigatori già possiedono? La Corte di Cassazione risponde affermativamente con la sentenza n. 15107/2025, annullando con rinvio la pronuncia del Tribunale di Torre Annunziata. Un arresto giurisprudenziale che rafforza gli obblighi di verità verso la polizia giudiziaria e ridefinisce i confini dell’art. 378 c.p.

Il fatto oggetto del giudizio

L’imputato, C. C., interrogato dagli agenti in merito a una cessione di stupefacenti alla quale aveva assistito, dichiarava di non saperne nulla. Gli operanti, però, avevano già arrestato in flagranza il cedente e raccolto la confessione del cessionario. Malgrado ciò, l’indagato persisteva nel negare la propria presenza. Il Tribunale assolveva ritenendo la menzogna irrilevante, perché i fatti erano già «cristallizzati» nelle prove raccolte. La Cassazione, su ricorso del P.M., ha ribaltato la decisione.

Il principio di diritto affermato

Integra il reato di favoreggiamento personale la condotta di colui che, esaminato dalla polizia, neghi la conoscenza di fatti a lui noti, anche se gli stessi risultino da concomitanti fonti informative già in possesso dell'autorità inquirente, poiché la ricerca della verità esige una pluralità di elementi, il cui apporto non può essere rimesso al giudizio del singolo. (Nella specie, l'imputato aveva negato di avere assistito a una cessione di sostanza stupefacente, comunque confermata dal cessionario e avvenuta, altresì, sotto la diretta percezione degli agenti di polizia giudiziaria, che avevano proceduto all'arresto in flagranza del cedente).

La Corte chiarisce che l’indagine penale è un processo dinamico fondato sulla convergenza di molteplici fonti di prova. Se un soggetto, pur non essendo obbligato a parlare, decide di farlo e mente, ostacola la ricerca della verità e crea un concreto intralcio investigativo. La presenza di altre prove non neutralizza l’antigiuridicità della condotta: ogni tassello, anche ridondante, può rafforzare o smentire ricostruzioni alternative.

Gli elementi costitutivi del reato di art. 378 c.p.

  • Condotta: agevolazione di persona che abbia commesso un reato, attraverso aiuti materiali o, come nel caso esaminato, dichiarazioni mendaci volte a ostacolare le indagini.
  • Soggetto attivo: chiunque, anche se estraneo al reato presupposto.
  • Dolo specifico: finalità di procurare a terzi l’impunità.
  • Integrazione oggettiva: non è richiesta la sussistenza di un effettivo depistaggio; basta la potenzialità dell’ostacolo.

Il Collegio richiama precedenti conformi (Cass. nn. 6235/2000, 28426/2013, 13086/2014), evidenziando una linea interpretativa consolidata: la «falsa negazione» è punibile quando abbia un’efficacia anche solo astratta di aiuto all’autore del reato principale.

Implicazioni pratiche per operatori e difensori

La pronuncia impone cautela nelle dichiarazioni rese alla polizia: tacere è un diritto, mentire no. Ne derivano:

  • necessità di un’immediata assistenza legale prima di rendere dichiarazioni;
  • rinnovo dell’attenzione degli inquirenti sulla coerenza delle informazioni raccolte;
  • maggiore rischio di incriminazione per chi tenta di «coprire» amici o parenti durante le indagini.

Sul piano sistematico, la decisione valorizza l’art. 49 c.p. (in materia di reato impossibile) affermando che l’impossibilità di ostacolare l’indagine, se solo presunta, non esclude il favoreggiamento. Ciò si allinea agli orientamenti CEDU che richiedono investigazioni efficaci e complete.

Conclusioni

La sentenza n. 15107/2025 riafferma la centralità dell’obbligo di lealtà verso l’autorità giudiziaria: chi sceglie di parlare non può mentire. Il messaggio è chiaro per tutti gli attori del processo penale: la collaborazione, anche minima, è parte integrante del dovere di solidarietà previsto dall’art. 378 c.p., pena l’integrazione del reato di favoreggiamento personale.

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