La prescrizione del reato contestato alla persona fisica non basta a chiudere il procedimento contro la società, ma neppure consente di confermarne automaticamente la condanna. Con la sentenza n. 14343, depositata l’11 aprile 2025, la sesta sezione penale della Cassazione ha chiarito che la responsabilità dell’ente deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio. Per questo ha annullato la decisione relativa alla società, disponendo un nuovo giudizio, mentre ha rigettato il ricorso della persona fisica.
Il procedimento riguardava la fornitura di materiali contestati come inadeguati e inferiori a quelli previsti dal capitolato per la costruzione di un porto commerciale. La Corte d’appello di Bari aveva confermato la dichiarazione di prescrizione per la persona fisica e la condanna della società per l’illecito previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001, collegato alla contestazione di truffa aggravata.
I ricorsi non si fondavano semplicemente sull’idea che la prescrizione dovesse estendersi alla società. La persona fisica chiedeva di riconoscere la propria estraneità ai fatti. L’ente contestava la motivazione sulla sua responsabilità e la mancata valutazione della documentazione: le opere erano state affidate a una società consortile dotata di autonomi organi rappresentativi. La difesa richiamava inoltre il distaccamento del personale, sostenendo che mancassero i presupposti soggettivi per attribuire l’illecito alla ricorrente.
Si trattava dunque di verificare quali ruoli fossero stati effettivamente esercitati e quale collegamento esistesse tra il fatto contestato e la singola società, all’interno di un’organizzazione composta da più imprese.
La Cassazione richiama l’autonomia della responsabilità dell’ente prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001. Nella situazione esaminata, la prescrizione del reato presupposto, intervenuta dopo la contestazione dell’illecito all’ente, non determinava anche l’estinzione di quest’ultimo. La sentenza distingue il regime della prescrizione del reato da quello dell’illecito attribuito alla persona giuridica.
Questa autonomia non permette però di prescindere dal reato. Per affermare la responsabilità della società occorre verificarne almeno incidentalmente la sussistenza e accertare i presupposti oggettivi e soggettivi indicati dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto. Non serve un definitivo accertamento della responsabilità penale individuale, ma resta necessaria la prova degli elementi che consentono di imputare l’illecito all’ente.
La distinzione decisiva riguarda la regola di giudizio. Quando il reato è prescritto, la richiesta della persona fisica di ottenere un proscioglimento nel merito ai sensi dell’articolo 129, secondo comma, del codice di procedura penale richiede l’evidenza della prova della sua innocenza. Nel caso esaminato, la Cassazione non ha ravvisato ragioni per censurare il diniego di quel proscioglimento.
Per condannare l’ente, invece, occorre la prova positiva della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, secondo l’articolo 533 del codice di procedura penale. La Corte collega questa regola agli articoli 34 e 35 del decreto 231 e all’articolo 66, che impone di escludere la responsabilità quando la prova sia mancante, insufficiente o contraddittoria.
In termini pratici, il fatto che non sia immediatamente evidente l’innocenza della persona fisica non dimostra la responsabilità della società. La motivazione d’appello non aveva affrontato adeguatamente le contestazioni dell’ente: il richiamo alla sussistenza delle condotte di truffa e all’irrilevanza della prescrizione non era sufficiente a confermare la sanzione.
La Cassazione ha rilevato anche un secondo difetto della motivazione. Nei gruppi o nelle aggregazioni di imprese non si può presumere che l’interesse comune coincida con quello di ciascuna società. Occorre verificare in concreto l’interesse o il vantaggio della società chiamata a rispondere e la qualifica dell’autore del reato necessaria per attribuirle l’illecito.
Affermare soltanto che la truffa mirava a conseguire un profitto patrimoniale non spiegava quale interesse o vantaggio fosse riconducibile alla ricorrente. Il nuovo giudizio, affidato a un’altra sezione della Corte d’appello di Bari, dovrà colmare queste lacune. L’annullamento non equivale quindi a un’esclusione definitiva della responsabilità dell’ente.
Per un’impresa coinvolta in una contestazione analoga, la verifica difensiva deve riguardare la documentazione sui rapporti tra società, le funzioni esercitate dalle persone coinvolte e gli elementi relativi all’interesse o al vantaggio attribuito all’ente. La sola prescrizione del reato non risolve tali questioni, che richiedono una valutazione distinta nell’ambito della difesa nei procedimenti penali.
Fonte: Cassazione penale, sez. VI, sentenza 11 aprile 2025, n. 14343, udienza 26 febbraio 2025.