Se un ente subisce un sequestro e non ha notizia di un procedimento per responsabilità da reato a proprio carico, può impugnare il vincolo come terzo interessato alla restituzione. La Cassazione, nella sentenza 9243 del 2025, ammette in questa situazione il riesame presentato dal difensore nominato dal rappresentante legale, anche se quest’ultimo è indagato per il reato presupposto. La successiva conoscenza del procedimento impone però di regolarizzare la partecipazione dell’ente.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame relativa al patrimonio di una società. Il difensore era stato nominato dal rappresentante legale, indagato per il reato dal quale dipendeva l’ipotizzata responsabilità amministrativa dell’ente. Il rigetto in rito si fondava sull’incompatibilità prevista dall’articolo 39 del decreto legislativo 231 del 2001.
La Cassazione ha rilevato un dato decisivo: né il provvedimento di sequestro né il verbale di esecuzione indicavano la società come soggetto sottoposto al procedimento per l’illecito amministrativo. Non risultava inoltre comunicata all’ente un’informazione di garanzia prima della presentazione del riesame.
La questione non era dunque una generica consapevolezza incompleta delle indagini. Riguardava l’assenza di notizia della pendenza del procedimento contro l’ente al momento dell’impugnazione. La società poteva legittimamente ritenere di intervenire come soggetto terzo, titolare di beni sequestrati in un procedimento penale.
La decisione ribadisce la regola generale: il rappresentante legale indagato o imputato per il reato presupposto non può nominare il difensore dell’ente nel procedimento per responsabilità da reato. L’incompatibilità protegge la distinzione fra la posizione della persona fisica e quella della persona giuridica.
La Corte esclude però che il divieto renda inammissibile l’iniziativa dell’ente che, senza propria negligenza, non conosca l’esistenza del procedimento a suo carico. L’ente non deve svolgere preventivamente ricerche presso le procure prima di attivare un rimedio contro il sequestro, quando l’autorità procedente non gli abbia comunicato la sua posizione.
Un bene societario può infatti essere sequestrato anche senza un procedimento per responsabilità amministrativa dell’ente. In quella situazione la società può agire, attraverso il proprio rappresentante, come terzo avente diritto alla restituzione. Far dipendere l’ammissibilità da una circostanza ignorata incolpevolmente comprometterebbe l’esercizio della difesa.
L’ammissibilità iniziale non rende definitiva la nomina effettuata dal rappresentante incompatibile. Quando l’ente apprende della pendenza del procedimento a suo carico, deve costituirsi secondo l’articolo 39. La sentenza richiede un rappresentante non indagato o imputato per il reato presupposto e una procura speciale al difensore conferita da quel rappresentante.
La Corte precisa che il nuovo rappresentante può essere incaricato specificamente della partecipazione al procedimento penale. Se la regolarizzazione non avviene, la nomina del difensore di fiducia perde efficacia e subentra la difesa d’ufficio. La distinzione temporale tra impugnazione iniziale e successiva costituzione evita di leggere la pronuncia come un’esenzione permanente dal divieto.
Con decisione del 23 gennaio, depositata il 6 marzo 2025, la Terza Sezione ha annullato l’ordinanza e rinviato al Tribunale di Reggio Calabria per un nuovo giudizio. Non ha ordinato la restituzione del patrimonio aziendale né risolto le contestazioni sui presupposti sostanziali del sequestro.
Al giudice del rinvio spettava esaminare anche la sussistenza del reato ipotizzato, le esigenze cautelari e la proporzionalità della misura. Il risultato della pronuncia è quindi il recupero di un esame nel merito del riesame, previa verifica della corretta partecipazione processuale dell’ente.
Fonte: Cassazione penale, sezione III, sentenza 6 marzo 2025, n. 9243.