La responsabilità di una società ai sensi del d.lgs. 231/2001 richiede una verifica distinta da quella del reato commesso dalla persona fisica. La Cassazione, con la sentenza n. 17664/2025, ha annullato una condanna perché i giudici avevano desunto l'illecito degli enti dalla sola commissione del reato presupposto, senza esaminare il rapporto dell'autore con le società, l'interesse o il vantaggio e la colpa di organizzazione. Per un'impresa coinvolta in un procedimento 231, la distinzione riguarda ciò che l'accusa deve contestare e il giudice deve accertare.
Due società erano state ritenute responsabili dell'illecito amministrativo previsto dall'art. 24 del d.lgs. 231/2001, in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall'art. 316-ter del codice penale. La vicenda riguardava l'ultima quota di contributi destinati a progetti imprenditoriali nell'ambito di un patto territoriale.
Secondo la ricostruzione delle sentenze di merito, le società avevano presentato documentazione attestante il pagamento integrale delle fatture, mentre una parte degli assegni era stata incassata dopo la certificazione dello stato di avanzamento dei lavori. La difesa contestava, tra l'altro, la rilevanza di questo scarto temporale e l'attribuzione alle società delle condotte dei fornitori che avevano ritardato l'incasso.
La Cassazione non ha accolto le censure relative alla configurazione del reato presupposto. Ha invece ritenuto fondate quelle che denunciavano l'assenza di una motivazione sui requisiti propri della responsabilità degli enti. Sono due valutazioni diverse: il riscontro del reato non risolve da solo la questione della responsabilità della società.
La sentenza, deliberata dalla sesta sezione penale il 29 gennaio 2025 e depositata il 9 maggio 2025, descrive l'illecito dell'ente come una fattispecie complessa. Sul piano oggettivo devono essere accertati il reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, il rapporto qualificato tra il suo autore e l'ente e la commissione del fatto nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, secondo l'art. 5 del decreto.
A questi elementi si aggiunge la colpa di organizzazione. La Corte precisa che questo requisito assume caratteristiche diverse a seconda che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale oppure da una persona sottoposta alla vigilanza e alla direzione altrui, secondo gli artt. 6 e 7.
Nel procedimento esaminato mancavano proprio questi passaggi: la Corte d'appello non aveva accertato il rapporto qualificato dell'autore o del concorrente con gli enti, aveva omesso la verifica dell'interesse o del vantaggio e non aveva esaminato la colpa di organizzazione. Il difetto non era quindi una generica insufficienza della descrizione aziendale, ma l'assenza della verifica dei presupposti dell'illecito contestato.
Un altro motivo di ricorso sosteneva che il giudice si fosse limitato a prendere atto della prescrizione del reato presupposto. La Cassazione lo ha respinto: nel caso concreto i giudici di merito avevano svolto un accertamento autonomo e incidentale della commissione del reato.
Il principio richiamato è quello dell'autonomia previsto dall'art. 8 del d.lgs. 231/2001. L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce di accertare la responsabilità dell'ente. Occorre però verificare il fatto di reato e i requisiti oggettivi e soggettivi della responsabilità della persona giuridica; la sola esistenza di una sentenza di prescrizione non basta.
La pronuncia, dunque, non ha annullato la condanna perché mancasse ogni accertamento del reato prescritto. L'annullamento dipende dalle carenze relative agli ulteriori requisiti necessari per attribuire quell'illecito alle società.
Il dispositivo annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. Non si tratta di un'assoluzione definitiva degli enti: il giudice del rinvio deve applicare i principi indicati dalla Cassazione e verificare i presupposti trascurati.
Per valutare la difesa di una società, la decisione suggerisce di distinguere la documentazione sul fatto contestato da quella che ricostruisce ruoli, poteri e controlli interni. Organigrammi, deleghe e procedure effettivamente applicate vanno esaminati in rapporto alla condotta specifica e al periodo in cui sarebbe avvenuta. La sentenza non stabilisce che l'assenza di un modello organizzativo determini automaticamente responsabilità, né che la sua sola presenza escluda l'illecito.
L'analisi del reato e quella dell'organizzazione devono quindi procedere insieme, mantenendo distinti i rispettivi requisiti. È un aspetto della difesa penale dell'impresa che richiede il confronto con gli atti del singolo procedimento.
Fonte: Cassazione penale, sez. VI, sentenza 29 gennaio 2025, depositata il 9 maggio 2025, n. 17664.