Nel panorama giuridico italiano, la responsabilità amministrativa degli enti, introdotta dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rappresenta un tema di cruciale importanza per aziende e professionisti. Questa normativa ha rivoluzionato il modo in cui le persone giuridiche sono chiamate a rispondere per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di soggetti apicali o sottoposti. La recente Sentenza n. 19096, depositata il 22 maggio 2025 dalla Corte di Cassazione, presieduta da P. R. e relatore C. P., offre un chiarimento fondamentale sui criteri di imputazione di tale responsabilità, fornendo indicazioni preziose per comprendere l'effettiva portata della 'colpa organizzativa' dell'ente.
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema di responsabilità che, pur essendo di natura amministrativa, è strettamente collegato alla commissione di reati. L'obiettivo è incentivare le aziende a dotarsi di modelli organizzativi, di gestione e di controllo (MOG) idonei a prevenire la commissione di illeciti penali. Se un reato viene commesso da un soggetto che opera per l'ente (sia esso un dirigente o un dipendente) nell'interesse o a vantaggio della società, quest'ultima può essere chiamata a rispondere con sanzioni pecuniarie e interdittive, a meno che non dimostri di aver adottato e efficacemente attuato un MOG adeguato.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 19096/2025, ha annullato in parte con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Milano del 13/05/2024, nel procedimento che vedeva imputato G. B. Questo pronunciamento è di particolare rilievo perché si concentra sui presupposti necessari per configurare la responsabilità dell'ente. La Corte ha ribadito l'importanza di un 'rapporto qualificato' tra l'autore del reato presupposto e l'ente, andando oltre la mera relazione formale.
Ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa per fatto proprio dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, deve sussistere un rapporto qualificato tra l'autore del reato presupposto e l'ente. (In motivazione la Corte ha precisato che tra l'autore del reato presupposto e la società è necessario che sussista una relazione funzionale a norma dell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e che la condotta della persona fisica sia conseguenza non tanto di un suo atteggiamento soggettivo, quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'ente da intendersi in senso normativo, ossia non rispondente ai modelli di organizzazione e di gestione previsti dagli artt. 6 e 7 del citato d.lgs.).
Questa massima è illuminante. La Cassazione chiarisce che la responsabilità dell'ente non deriva automaticamente dalla commissione di un reato da parte di un suo esponente. È necessario che vi sia una 'relazione funzionale' tra l'autore del reato e la società, come specificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001. Ciò significa che il soggetto deve aver agito in una posizione che gli consentiva di operare nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Ma non basta. La Corte sottolinea che la condotta illecita della persona fisica deve essere vista non tanto come un suo isolato atteggiamento soggettivo, ma come la conseguenza di un 'preciso assetto organizzativo "negligente" dell'ente'.
Il concetto di 'assetto organizzativo negligente' è il cuore della decisione. La Cassazione precisa che tale negligenza deve essere intesa in senso normativo, ovvero come una non rispondenza ai modelli di organizzazione e di gestione previsti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231. Questo implica che l'ente è responsabile non perché ha voluto il reato, ma perché non ha adottato o non ha vigilato efficacemente sull'adozione di misure preventive idonee. In altre parole, la colpa dell'ente è una 'colpa di organizzazione'.
Per evitare la responsabilità, l'ente deve dimostrare:
La sentenza in esame, richiamando anche precedenti importanti (come Sezioni Unite N. 11170 del 2015), rafforza l'idea che l'ente non è un mero 'portatore' di responsabilità altrui, ma risponde per una propria e autonoma 'colpa organizzativa'.
La Sentenza 19096/2025 rappresenta un ulteriore tassello nella complessa interpretazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. Ribadisce con forza che la semplice esistenza di un Modello Organizzativo non è sufficiente; ciò che conta è la sua effettiva idoneità e attuazione. Le imprese devono quindi prestare massima attenzione non solo alla redazione formale dei MOG, ma anche e soprattutto alla loro costante attualizzazione, al monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza e alla diffusione di una cultura della legalità all'interno dell'organizzazione. Affidarsi a professionisti esperti per la consulenza e l'implementazione dei modelli 231 non è più un'opzione, ma una necessità strategica per tutelare l'integrità e la continuità aziendale.