La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31133 del 2025, ha fornito un'interpretazione definitiva sulla qualificazione giuridica della melassa di tabacco da narghilè, un prodotto che ha spesso generato incertezze normative. Questa pronuncia è cruciale per chi opera nel settore e per le autorità, delineando con precisione l'ambito di applicazione del reato di contrabbando e le modalità di accertamento della soglia di rilevanza penale.
Il caso, che ha visto coinvolto l'imputato I. A. A. M., si è concluso con l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'Appello di Roma. La questione centrale verteva sulla riconducibilità della melassa da narghilè alla categoria dei "tabacchi lavorati" o "prodotti assimilati", con le conseguenti implicazioni fiscali e penali.
La melassa di tabacco da narghilè è un composto di tabacco, melassa, glicerina e aromi, destinato al fumo tramite shisha. La sua specificità ha reso complessa la sua classificazione secondo la normativa italiana. I riferimenti chiave sono il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (art. 291-bis, ora sostituito dall'art. 84 D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141) e il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (artt. 39-bis e 39-ter). Queste norme definiscono i "tabacchi lavorati" e i "prodotti assimilati", categorie essenziali per l'applicazione delle accise e la configurazione del reato di contrabbando.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha sciolto ogni dubbio, stabilendo un principio di diritto inequivocabile. La massima recita:
In tema di reati di contrabbando, la melassa di tabacco da narghilè, in quanto suscettibile di essere fumata senza successiva trasformazione industriale, rientra nella nozione di prodotti assimilati ai tabacchi lavorati, prevista dagli artt. 39-bis, comma 2, lett. d) ed e), e 39-ter, comma 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sicché rileva ai fini della configurabilità del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all'abrogato art. 291-bis d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sostituito dall'art. 84 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica del superamento della soglia di rilevanza penale di 15 chilogrammi convenzionali, non sussistendo unità minime di confezionamento, deve essere effettuata procedendo alla pesatura della sostanza e della percentuale di tabacco in essa contenuta).
Questa pronuncia è di estrema rilevanza. La Corte ha stabilito che la melassa da narghilè, essendo pronta per il consumo senza ulteriori trasformazioni industriali e contenendo tabacco, rientra pienamente nella categoria dei "prodotti assimilati ai tabacchi lavorati" secondo il D.Lgs. n. 504/1995. Di conseguenza, la sua introduzione illecita nel territorio nazionale configura il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Un aspetto cruciale chiarito è il metodo di calcolo della soglia di rilevanza penale. Per la melassa, non essendoci "unità minime di confezionamento" standard, la Corte ha indicato che il superamento dei 15 chilogrammi convenzionali deve essere verificato tramite la "pesatura della sostanza e della percentuale di tabacco in essa contenuta". Questa direttiva fornisce uniformità e certezza per le autorità inquirenti.
La Sentenza n. 31133 del 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto fermo essenziale, stabilendo che:
Questa decisione è fondamentale per contrastare l'evasione fiscale e il mercato illecito, tutelando gli interessi erariali e la leale concorrenza. Per tutti gli operatori del settore, è imperativo adeguarsi scrupolosamente alla normativa. Il nostro studio legale è a disposizione per consulenza e assistenza in materia di diritto penale tributario e doganale.