La Sentenza 16601/2025 della Cassazione: unicità dell'ufficio secondario notarile e comuni aggregati

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16601 del 20/06/2025 (Rv. 675681-01), ha fornito un chiarimento fondamentale in materia di illeciti disciplinari notarili, concentrandosi sull'interpretazione del principio di unicità della sede principale e dell'ufficio secondario. La pronuncia, scaturita dal ricorso presentato da C. contro L., ha cassato con rinvio una precedente decisione della Corte d'Appello di Roma, riaffermando un principio cardine per la professione notarile che merita un'attenta analisi.

Il Principio di Unicità e i Comuni Aggregati: il quadro normativo

La disciplina notarile, in Italia, è regolata da norme precise che definiscono i limiti e le modalità di esercizio della professione. Un aspetto cruciale riguarda la possibilità per il Notaio di aprire un ufficio secondario. L'articolo 26, comma 2, della Legge n. 89 del 1913 (Legge Notarile), come modificato nel tempo da importanti interventi legislativi quali il D.L. n. 1 del 2012 e la Legge n. 124 del 2017, riconosce al Notaio la facoltà di aprire «un unico ufficio secondario» in «qualunque comune» della regione o del distretto. A questo si affianca l'articolo 8 del Regio Decreto Legge n. 1666 del 1937, che disciplina i cosiddetti "comuni aggregati", ovvero quei comuni che, pur non essendo sede di assegnazione del Notaio, rientrano nella sua competenza territoriale.

La questione interpretativa che si è posta e che la Cassazione ha risolto riguarda proprio la compatibilità tra la previsione di un unico ufficio secondario e la disciplina dei comuni aggregati: è possibile aprire un ufficio secondario aggiuntivo in un comune aggregato?

L'Interpretazione della Cassazione: la massima e le sue implicazioni

In tema di illecito disciplinare notarile, l'art. 26, comma 2, l. n. 89 del 1913 - come modificato da d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012 e a seguire da l. n. 124 del 2017 - riconosce al Notaio la facoltà di aprire "un unico ufficio secondario" con riguardo a "qualunque comune" della regione o del distretto che comprenda più regioni, senza altre specificazioni o limitazioni utili a ritenere che in tale dizione non sia compreso il comune aggregato, ancora disciplinato dai primi due commi dell'art. 8, r.d.l. n. 1666 del 1937; sicché può ritenersi l'abrogazione tacita dell'art. 8, comma 3 r.d.l. citato solo con riguardo all'individuazione dei tempi di assistenza nel comune aggregato, divenuti oggetto di determinazione da parte del Notaio (con i limiti minimi fissati dal citato art. 26) sia per la sede di assegnazione sia per il comune aggregato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 16601/2025, ha chiarito in modo inequivocabile che la dizione "qualunque comune" di cui all'articolo 26, comma 2, della Legge Notarile include anche il comune aggregato. Questo significa che il principio di unicità dell'ufficio secondario si applica in modo estensivo: il Notaio può sì aprire un ufficio secondario, ma ne può aprire uno solo, e se decide di farlo in un comune aggregato, non potrà aprirne un altro altrove. L'apertura di un ulteriore ufficio secondario in un comune aggregato, oltre a quello già esistente o in aggiunta alla sede principale, configura pertanto un illecito disciplinare.

La pronuncia sottolinea inoltre che l'abrogazione tacita dell'articolo 8, comma 3, del R.D.L. n. 1666 del 1937 riguarda esclusivamente l'individuazione dei tempi di assistenza nel comune aggregato, lasciando al Notaio la libertà di determinarli (pur nel rispetto dei limiti minimi imposti dall'articolo 26). Tuttavia, tale abrogazione non intacca il principio generale dell'unicità dell'ufficio secondario. La sentenza C. contro L., dunque, è stata cassata con rinvio proprio perché la Corte d'Appello non aveva correttamente applicato questo principio, consentendo di fatto l'apertura di un ufficio secondario ulteriore.

  • Il Notaio può aprire "un unico ufficio secondario".
  • Tale facoltà si estende a "qualunque comune", inclusi quelli aggregati.
  • L'Art. 8, comma 3, R.D.L. 1666/1937 è tacitamente abrogato solo per i tempi di assistenza.
  • Aprire un secondo ufficio secondario, anche in un comune aggregato, costituisce illecito disciplinare.

Conclusioni: una guida per i Notai

La Sentenza n. 16601/2025 della Cassazione rappresenta un punto fermo nella disciplina notarile, ribadendo l'importanza del principio di unicità dell'ufficio secondario. Per i professionisti del notariato, questa pronuncia è un monito a interpretare e applicare scrupolosamente la normativa vigente, evitando interpretazioni estensive che potrebbero condurre a sanzioni disciplinari. È fondamentale che ogni Notaio si attenga alla chiara indicazione della Suprema Corte, garantendo il rispetto delle regole e la correttezza nell'esercizio della propria funzione pubblica, a tutela della legalità e della certezza del diritto.

Studio Legale Bianucci