Cessione del Credito e Prova del Pagamento: La Cassazione con Ordinanza n. 15589/2025 chiarisce l'Art. 2704 c.c.

Nel complesso panorama del diritto delle obbligazioni, la cessione del credito rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per la circolazione della ricchezza e la gestione delle posizioni debitorie e creditorie. Tuttavia, essa può generare non poche complessità, soprattutto quando si scontrano gli interessi del debitore ceduto e quelli del cessionario, in particolare riguardo alla prova dell'avvenuto pagamento. In questo contesto si inserisce la significativa Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15589 dell'11 giugno 2025, un pronunciamento che offre importanti chiarimenti sui limiti dell'efficacia probatoria delle scritture private e sull'onere della prova in caso di contestazioni.

Il Contesto della Cessione del Credito e l'Eccezione di Pagamento

La cessione del credito, disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile, permette al creditore (cedente) di trasferire il proprio diritto ad un terzo (cessionario). Una volta che la cessione è stata notificata al debitore ceduto, o da questi accettata, il pagamento deve essere effettuato al nuovo creditore. Ma cosa succede se il debitore sostiene di aver già pagato il cedente prima di venire a conoscenza della cessione? Questa è la questione centrale affrontata nel caso che ha visto contrapporsi F. N. e S., e che ha portato la Suprema Corte a cassare con rinvio una precedente decisione della Corte d'Appello di Milano.

Spesso, il debitore ceduto, per eccepire l'estinzione dell'obbligazione, produce una ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente, recante una data anteriore alla conoscenza della cessione. La questione cruciale diventa quindi stabilire se e come il cessionario possa contestare tale ricevuta, e quale sia l'onere probatorio a carico delle parti. Tradizionalmente, le scritture private, se disconosciute dalla parte contro cui sono prodotte, richiedono una procedura di verificazione ai sensi degli artt. 214 e seguenti del Codice di Procedura Civile. Ma questo vale anche per il cessionario, che è un soggetto terzo rispetto all'atto di pagamento tra cedente e ceduto?

La Sentenza della Cassazione: Cessionario come Terzo e l'Art. 2704 c.c.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 15589/2025, ha offerto una risposta chiara e precisa, ponendo un accento sulla posizione del cessionario come

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