La sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 16580 del 20 giugno 2025, ha affrontato il diritto alla detrazione IVA in un caso di acquisti simulati e interposizione fittizia. La massima ufficiale è Rv. 675105-01.
La Corte afferma che il diritto alla detrazione presuppone la prova dell'effettiva realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi soggetta a imposta. Un acquisto simulato non giustifica la detrazione, perché manca il collegamento con le operazioni tassate a valle.
La vicenda riportata nella massima riguarda una società che aveva aggirato i limiti legali al volume delle importazioni di energia elettrica da fonti non rinnovabili mediante una società terza. Quest'ultima esisteva realmente e non era una mera cartiera, ma era stata fittiziamente interposta per attuare il meccanismo di frode. La Cassazione ha cassato con rinvio la decisione che aveva ammesso la detrazione.
Nel caso esaminato, la reale esistenza della società interposta non bastava a rendere detraibile l'imposta sugli acquisti simulati. Il punto decisivo era l'effettività dell'operazione, non la sola esistenza formale dei soggetti o dei documenti.
Il principio riguarda questa fattispecie e non costituisce un elenco completo delle condizioni della detrazione IVA per ogni tipo di operazione. Per applicarlo a una diversa vicenda occorre ricostruire le operazioni e le prove disponibili.
Fonti ufficiali: Corte di cassazione, Rassegna del Massimario.