La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21499 del 27/03/2025 (depositata il 06/06/2025), ha offerto un chiarimento fondamentale in materia di misure di prevenzione personali. Questa pronuncia, che ha visto come imputato V. M. e come estensore il Dott. M. M. Monaco, annullando la decisione della Corte d'Appello di Bari del 06/02/2024, delimita la portata del divieto di partecipare a pubbliche riunioni per i soggetti sottoposti a sorveglianza speciale, con implicazioni dirette per l'applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Le misure di prevenzione personali, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, sono strumenti per prevenire reati da parte di individui ritenuti socialmente pericolosi. L'articolo 8 del D.Lgs. 159/2011 (il "Codice Antimafia") stabilisce le prescrizioni. Il comma 4 impone il divieto di "non partecipare a pubbliche riunioni". La Cassazione ha affrontato l'applicabilità di questo divieto alle manifestazioni sportive.
Il cuore della Sentenza 21499/2025 è la netta distinzione tra "riunioni in luogo pubblico" e "manifestazioni sportive in luoghi aperti al pubblico". La Suprema Corte ha chiarito che la prescrizione generale dell'art. 8, comma 4, si riferisce esclusivamente alle riunioni in un luogo intrinsecamente pubblico, liberamente accessibile. Le manifestazioni sportive, pur aperte al pubblico (con accesso regolamentato), non rientrano automaticamente in questa categoria.
La massima della sentenza chiarisce ulteriormente:
In tema di misure di prevenzione personali, la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, che deve essere in ogni caso disposta in sede di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si riferisce esclusivamente alle riunioni in luogo pubblico, e dunque non ricomprende le manifestazioni sportive che si svolgono in luoghi aperti al pubblico. (In motivazione la Corte ha aggiunto che quando, alla luce della concreta pericolosità del soggetto, si ritenga necessario impedirgli di assistere a determinate manifestazioni sportive, questa ulteriore prescrizione può essere imposta ai sensi del quinto comma della norma citata).
La Corte ha specificato che un divieto specifico di partecipare a eventi sportivi, se necessario per la concreta pericolosità del soggetto, deve essere imposto ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 159/2011, che consente prescrizioni aggiuntive mirate. Senza tale previsione specifica, il divieto generale non si estende agli eventi sportivi. Questa interpretazione rigorosa è coerente con i principi di tassatività delle limitazioni alla libertà personale, consolidati anche dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 46595 del 2019.
Questa sentenza ha ricadute significative:
La Sentenza n. 21499 del 2025 della Cassazione è un riferimento importante per le misure di prevenzione. Essa riafferma la necessità di un'interpretazione stretta delle norme che limitano le libertà, distinguendo chiaramente tra diverse tipologie di luoghi. L'intervento della Suprema Corte evidenzia come il bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritti fondamentali debba avvenire con precisione e garanzia, richiedendo specifiche motivazioni e prescrizioni per ulteriori restrizioni. Questo approccio garantista è fondamentale per un sistema giuridico efficace e rispettoso dei principi.