Cassazione penale n. 12445/2025: l’ordinanza abnorme del giudice dibattimentale sulla notifica alla persona offesa

Con la pronuncia n. 12445 depositata il 31 marzo 2025, la VI Sezione penale della Corte di Cassazione – Pres. G. D. A., Rel. E. C. – è tornata a interrogarsi sui confini dell’«abnormità» dei provvedimenti impugnabili, tema caro agli operatori del diritto processuale penale. Il caso ruota attorno alla nullità della notifica del decreto di citazione alla persona offesa e alla competenza funzionale per la sua rinnovazione.

Il fatto processuale

Nel corso di un procedimento avanti al Tribunale di Nola, il giudice del dibattimento ha dichiarato la nullità della notifica del decreto di citazione alla persona offesa e, contestualmente, ne ha disposto la rinnovazione. L’imputato – difeso dall’avv. C. P. M. S. G. – ha impugnato il provvedimento dinanzi alla Suprema Corte, eccependo l’abnormità dell’ordinanza. La Cassazione gli ha dato ragione, annullando senza rinvio l’ordinanza stessa.

La massima ufficiale

È abnorme l'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento, nel dichiarare la nullità della notifica del decreto di citazione della persona offesa, ne disponga la rinnovazione anziché ordinare la restituzione degli atti al giudice dell'udienza predibattimentale, al quale soltanto spetta, ai sensi dell'art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen., la rinnovazione delle notificazioni dichiarate nulle.

La Corte, con chiarezza, richiama la competenza esclusiva del giudice dell’udienza predibattimentale (GUP o giudice monocratico in fase 554-bis) a disporre la rinnovazione delle notifiche dichiarate nulle. Il giudice del dibattimento, superando tale limite funzionale, emette un provvedimento «abnorme»: un atto che esorbita completamente dallo schema legale, privo di rimedio ordinario e dunque immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione (cfr. Sez. U, 25957/2009).

Il perimetro normativo: art. 554-bis c.p.p. e nullità delle notifiche

L’art. 554-bis c.p.p., introdotto dalla «riforma Cartabia», ha attribuito al giudice dell’udienza predibattimentale il potere di sanare – o rinnovare – le notificazioni nulle. La ratio è garantire:

  • centralità della fase predibattimentale per la verifica delle condizioni di procedibilità;
  • celerità del processo, evitando regressioni improprie;
  • tutela del contraddittorio, specie della persona offesa, cui l’ordinamento riconosce prerogative partecipative sempre più incisive (artt. 90-92 c.p.p. e Direttiva 2012/29/UE).

Quando il giudice del dibattimento interviene su questioni riservate al collega che lo ha preceduto, si produce una frattura del principio di legalità processuale (artt. 178, 491 c.p.p.). L’unico rimedio è l’annullamento in sede di legittimità.

Profili pratici e indicazioni operative

La decisione in commento offre spunti utili per avvocati e magistrati:

  • Attenzione alla competenza funzionale: ogni fase processuale ha un proprio giudice «naturale»; sconfinare comporta abnormità e nullità insanabile.
  • Ricorso immediato in Cassazione: contro i provvedimenti abnormi il legislatore ammette l’impugnazione straordinaria, senza attendere la sentenza finale.
  • Tutela della persona offesa: la rinnovazione della notifica non è un vuoto formalismo: assicura il diritto a partecipare effettivamente al processo.
  • Coordinamento con la giurisprudenza: la conclusione si allinea a Cass. 41575/2018 e 10718/2016, confermando un orientamento ormai consolidato.

Conclusioni

La sentenza n. 12445/2025 ribadisce un principio cardine: il giudice del dibattimento non può sostituirsi al giudice dell’udienza predibattimentale nell’ordinare la rinnovazione delle notifiche nulle. Farlo significa emanare un provvedimento abnorme, privo di base legale e immediatamente cassabile. Per i professionisti del foro, il caso rappresenta un monito a vigilare sul rispetto delle competenze funzionali e a utilizzare tempestivamente gli strumenti di impugnazione straordinaria per evitare che il processo si sviluppi su basi viziate, con inevitabili ripercussioni sui tempi e sui costi della giustizia.

Studio Legale Bianucci