Quando viene chiesto il ritorno all’estero di un bambino molto piccolo, il giudice deve accertare la sua residenza abituale, l’esercizio effettivo della custodia e gli eventuali rischi del rientro. La sentenza della Cassazione n. 18845 del 10 luglio 2024 ha annullato un decreto di ritorno perché questi accertamenti erano insufficienti. La causa è stata rinviata per un nuovo esame: la Corte non ha deciso definitivamente dove il bambino dovesse vivere.
Il luogo di nascita e la residenza anagrafica non esauriscono la verifica. La residenza abituale esprime il centro effettivo della vita del minore, da individuare attraverso elementi concreti e concordanti. Per un bambino in tenera età, che dipende dalle persone che lo accudiscono, l’ambiente familiare assume un peso particolare.
La Cassazione richiede di considerare le ragioni, la durata e la stabilità del soggiorno del genitore che presta le cure quotidiane, insieme al suo inserimento sociale e familiare. Anche i rapporti regolari con l’altro genitore devono essere valutati. Non deriva da questo criterio una preferenza automatica per la madre, né basta la volontà di un genitore di trasferirsi nel proprio Paese di origine.
La ricostruzione deve quindi riguardare le relazioni effettive del bambino e delle persone da cui dipende. Documenti sulla continuità delle cure, sulla frequenza educativa e sulle condizioni di vita possono contribuire a descrivere questo ambiente; nessuno di tali elementi decide isolatamente la questione.
L’articolo 3 della Convenzione dell’Aja del 1980 collega l’illiceità del trasferimento o del mancato rientro alla violazione dei diritti di custodia previsti nello Stato della precedente residenza abituale. Richiede inoltre che quei diritti fossero effettivamente esercitati, oppure che lo sarebbero stati senza il trasferimento o il mancato ritorno.
Nella sentenza n. 18845 la Corte censura una motivazione che descriveva il rapporto genitoriale in termini astratti, senza chiarire in quali attività di cura si fosse concretizzato. La sola convivenza non sostituisce tale verifica. La prova dell’esercizio del diritto di custodia ricade sul genitore che domanda il ritorno e deve riguardare la situazione concreta, non soltanto la titolarità giuridica della responsabilità genitoriale.
L’articolo 13, lettera b), consente di non ordinare il ritorno quando chi vi si oppone dimostri un fondato rischio di pericoli fisici o psichici per il minore, oppure di una situazione intollerabile. Le allegazioni di violenza richiedono una verifica del loro possibile effetto sul bambino: non basta richiamare in modo generico la conflittualità tra adulti.
La Cassazione ha ritenuto insufficiente l’adesione alle valutazioni compiute nei procedimenti penali esteri senza un esame autonomo della documentazione disponibile. Il giudice del ritorno deve valutare le informazioni ricevute, la loro attualità e gli elementi specificamente allegati. Un’assoluzione penale non rende superfluo questo accertamento, che riguarda il rischio per il minore connesso al rientro.
La decisione richiede inoltre di considerare l’eventuale impossibilità, concretamente prospettata, che la persona di riferimento accompagni il bambino, quando ciò possa incidere sul rischio. Non afferma che la pendenza di un procedimento penale a carico di un genitore impedisca sempre il ritorno.
La Corte ha accolto il ricorso e rinviato al Tribunale per i minorenni di Milano in diversa composizione. Il nuovo esame deve applicare i criteri indicati; l’accoglimento del ricorso non equivale a un definitivo diniego del ritorno.
Il procedimento riguarda gli aspetti civili della sottrazione internazionale. Ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione, la decisione sul ritorno non risolve il merito del diritto di custodia. Per questo, la documentazione sulla residenza, sull’accudimento e sugli specifici rischi va organizzata distinguendo i diversi accertamenti, senza confondere la richiesta di ritorno con una decisione definitiva sull’affidamento.
Fonte: Cassazione civile, sezione I, sentenza 10 luglio 2024, n. 18845, testo integrale pubblicato dal Ministero della giustizia nel portale Aldricus; motivazione, paragrafi 9 e 10, e dispositivo. Sono omessi i dettagli personali della vicenda.