Con l’ordinanza n. 21969 del 5 agosto 2024, la prima sezione civile della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un padre contro i provvedimenti della Corte d’appello di Torino riguardanti la figlia adolescente.
La ragazza era affidata agli zii paterni. La Corte d’appello aveva prorogato l’affidamento e disposto l’interruzione degli incontri con entrambi i genitori, lasciando ai servizi la possibilità di rivalutarli se richiesti dalla minore e ritenuti utili. Aveva considerato il suo ascolto, il miglioramento nel contesto affidatario e le difficoltà del rapporto con il padre.
La Cassazione richiama il criterio secondo cui un’avversione profonda e non facilmente superabile di un adolescente consapevole dei propri sentimenti può giustificare anche la sospensione totale degli incontri. Occorre valutarne intensità e radicamento, nonché stabilire se proseguire gli incontri possa favorire il rapporto oppure aggravare il disagio.
Questa valutazione può prescindere da una colpa del genitore e dalla fondatezza oggettiva delle ragioni espresse dal figlio. Non equivale però ad attribuire a ogni rifiuto un effetto automatico: contano le condizioni concrete e la motivazione del giudice.
Nel caso esaminato, il ricorso non superava le ragioni poste alla base della decisione e sollecitava una nuova valutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità nei termini proposti.