L’ordinanza n. 19955 del 19 luglio 2024 della prima sezione civile della Cassazione affronta, tra le questioni di un giudizio di divorzio, il mantenimento di un figlio ormai ultratrentenne.
La Corte d’appello di Lecce aveva confermato il contributo paterno di 200 euro mensili, valorizzando difficoltà recenti del figlio. La Cassazione ha accolto il motivo relativo al suo mantenimento e rinviato alla Corte d’appello per un nuovo esame; gli altri tre motivi del ricorso sono stati dichiarati inammissibili.
Chi chiede il mantenimento di un figlio maggiorenne deve provare la mancanza di indipendenza economica del figlio e il suo impegno nella formazione o nella ricerca di un lavoro. Questo criterio opera anche quando il genitore domanda la revoca di un contributo già stabilito.
La valutazione deve tenere conto dell’età: la posizione di chi ha appena raggiunto la maggiore età è diversa da quella di un adulto da tempo. Nel secondo caso occorre esaminare il percorso complessivo, senza fondare la decisione soltanto sulle difficoltà degli ultimi anni.
Il compimento dei diciotto anni non fa cessare automaticamente un assegno già disposto. In questa vicenda la Cassazione ha richiesto una nuova valutazione giudiziale, senza disporre essa stessa la definitiva eliminazione del contributo.