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Il giudice d’appello può trattare insieme le posizioni di imputati giudicati in primo grado con rito abbreviato e con rito ordinario. Questa circostanza, da sola, non rende nulla la decisione e non costituisce una causa di ricusazione del giudice. La Cassazione, con la sentenza n. 49953/2023, precisa però una condizione: nel decidere devono rimanere rigorosamente distinti i regimi probatori dei due riti. Per chi impugna una condanna, la verifica riguarda quindi anche quali prove siano state utilizzate per la propria posizione.

Due riti nello stesso appello: le prove restano distinte

La pronuncia della seconda sezione penale affronta la trattazione congiunta di posizioni processuali provenienti da riti differenti. La Corte esclude che la loro coesistenza davanti allo stesso giudice produca automaticamente nullità o abnormità della decisione. Esclude anche che tale coesistenza determini, di per sé, un’incompatibilità del giudice da far valere con la ricusazione.

Il passaggio decisivo riguarda il momento della decisione. La trattazione comune non elimina le differenze fra i regimi probatori: il collegio deve tenere separato quello applicabile a ciascun imputato. La sentenza consente dunque di distinguere l’organizzazione della trattazione dalla valutazione delle prove. Dal fatto che le posizioni siano esaminate insieme non discende che il materiale probatorio diventi utilizzabile indistintamente per tutti.

La decisione non afferma che qualsiasi contestazione relativa all’impiego delle prove sia infondata. Respinge l’idea che basti indicare la presenza di riti diversi per invalidare la pronuncia. Una verifica difensiva deve perciò partire dalla posizione del singolo imputato e dalla motivazione che lo riguarda.

L’incompatibilità non si trasforma automaticamente in nullità

Nel procedimento esaminato, due imputati avevano impugnato una sentenza della Corte d’appello di Napoli del 7 luglio 2022. Fra le censure, sostenevano che il giudice di primo grado fosse incompatibile perché aveva giudicato alcuni imputati con rito abbreviato e applicato ad altri la pena concordata ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La Cassazione affronta questa doglianza separatamente dal tema della trattazione congiunta in appello. Richiama il principio secondo cui la violazione delle disposizioni sull’incompatibilità prevista dall’articolo 34 del codice di procedura penale non è sanzionata con la nullità. Tali disposizioni non riguardano le condizioni di capacità del giudice la cui violazione determina la nullità generale richiamata dall’articolo 178, lettera a).

Secondo la sentenza, l’inosservanza dell’articolo 34 può costituire un motivo di ricusazione ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), ma non può essere dedotta come motivo di nullità mediante impugnazione. Sono dunque due questioni diverse: quale strumento utilizzare per un’eventuale incompatibilità e se la sola coesistenza di riti differenti generi quell’incompatibilità. Sul secondo punto, la risposta della Corte è negativa.

Ricorsi inammissibili: l’esito e i limiti della pronuncia

La controversia riguardava condanne per un’associazione finalizzata a diversi reati, fra cui ricettazione e uso indebito di carte di credito. I ricorsi comprendevano anche contestazioni sulla qualificazione delle condotte, sul concorso fra reati, sulle attenuanti e sulla pena. La questione dei riti era quindi uno dei motivi sottoposti alla Cassazione.

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia non ha annullato la sentenza d’appello né disposto un nuovo giudizio.

Per valutare un’impugnazione, il dato utile non è soltanto sapere che altri imputati abbiano scelto un rito diverso. Occorre ricostruire gli atti compiuti dal giudice, la questione di incompatibilità eventualmente prospettata e il regime delle prove applicato nella decisione. Nell’ambito dell’assistenza nei procedimenti penali, questi aspetti richiedono la lettura degli atti e della motivazione: il principio affermato dalla sentenza non risolve automaticamente ogni controversia che coinvolga più imputati.

Fonte: Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 49953, udienza 26 ottobre 2023, deposito 15 dicembre 2023.

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