La richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata per iscritto dall'imputato, con la sua firma autenticata dal difensore. In questa situazione non occorrono né la presenza dell'imputato all'udienza né una procura speciale al difensore che deposita il documento. La Cassazione, con la sentenza n. 17012 del 2024, ha riconosciuto l'errore dei giudici che avevano respinto una richiesta così formulata e ha disposto un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
Il punto decisivo è distinguere la manifestazione della volontà dell'imputato dal deposito materiale dell'atto. Nella vicenda esaminata, l'imputato aveva personalmente sottoscritto la richiesta di rito abbreviato e il difensore aveva autenticato la firma. Il professionista aveva poi depositato il documento durante l'udienza preliminare, alla quale l'imputato non era presente.
Secondo la Corte, l'articolo 438 del codice di procedura penale ammette la richiesta orale e quella scritta. La volontà può essere espressa personalmente dall'imputato oppure attraverso un procuratore speciale. Quando l'imputato la esprime personalmente per iscritto, la firma deve essere autenticata nelle forme richiamate dall'articolo 583, comma 3: può farlo anche il difensore, sia di fiducia sia d'ufficio.
La procura speciale serve invece se una persona diversa dall'imputato chiede il rito in suo nome e per suo conto. Non serve al difensore per il solo deposito di una richiesta già formulata e firmata dall'imputato con le modalità indicate. La pronuncia non elimina quindi l'autenticazione della sottoscrizione: proprio la presenza di questa formalità rendeva valida l'istanza esaminata.
Il procedimento riguardava una condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. La richiesta di giudizio abbreviato era subordinata all'acquisizione di alcuni documenti. Il giudice dell'udienza preliminare l'aveva respinta perché il difensore d'ufficio non aveva una procura speciale. La richiesta era stata riproposta al Tribunale, che aveva mantenuto la stessa posizione, richiamando anche l'assenza dell'imputato all'udienza preliminare.
Il Tribunale aveva però acquisito nel dibattimento proprio la documentazione alla quale l'imputato aveva condizionato la scelta del rito. La Corte d'appello aveva poi confermato la valutazione sull'invalidità della richiesta. La Cassazione ha ritenuto errata questa lettura: l'istanza era personale, scritta e autenticata, mentre al difensore spettava soltanto depositarla.
Nel caso concreto, la Corte ha concluso che il rito avrebbe dovuto essere ammesso, considerando anche l'acquisizione dei documenti nel successivo giudizio. Non si tratta di un'affermazione secondo cui qualsiasi richiesta condizionata debba essere accolta: la motivazione riguarda una specifica istanza, le formalità rispettate e i documenti effettivamente acquisiti.
La Cassazione ha riconosciuto all'imputato la riduzione della pena di un terzo, collegata al rito che gli era stato erroneamente negato. Non ha però rideterminato direttamente la pena e non ha annullato l'intera condanna. Il dispositivo annulla la sentenza soltanto per la determinazione del trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
Il rinvio era necessario perché la diminuzione poteva incidere su ulteriori valutazioni, tra le quali la sospensione condizionale della pena richiesta dalla difesa. Queste decisioni richiedevano l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito. Gli altri motivi del ricorso, relativi ai reati di bancarotta, non hanno portato all'accoglimento: il ricorso è stato rigettato nel resto.
Per valutare una situazione analoga occorre esaminare il documento depositato, la firma dell'imputato, l'autenticazione e il verbale dell'udienza. Va chiarito se il difensore abbia soltanto depositato una volontà già espressa dall'interessato oppure abbia chiesto il rito in sua rappresentanza: la necessità della procura speciale dipende da questa distinzione.
Se la richiesta è condizionata a un'integrazione probatoria, vanno inoltre confrontati il contenuto dell'istanza, le ragioni del diniego e gli atti acquisiti successivamente. La sentenza mostra perché questi passaggi devono essere documentati e valutati nell'assistenza nel procedimento penale, senza ricavare dalla sola assenza dell'imputato un vizio della domanda scritta.
Fonte: Cassazione penale, sez. V, sentenza 16 febbraio 2024, depositata il 23 aprile 2024, n. 17012.