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La richiesta di interrogatorio presentata dopo i venti giorni dall'avviso di conclusione delle indagini può ancora obbligare il pubblico ministero a sentire l'indagato, se arriva prima della richiesta di rinvio a giudizio. Lo afferma la Cassazione penale nella sentenza n. 22364 del 2023: il termine previsto dall'art. 415-bis del codice di procedura penale ha natura ordinatoria. L'omissione dell'interrogatorio richiesto in questa fase può quindi produrre una nullità, ma occorre verificare anche quando la difesa l'ha eccepita.

La scadenza dei venti giorni e il momento della richiesta

La distinzione decisiva riguarda due passaggi: il decorso dei venti giorni dalla notifica dell'avviso e la successiva richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero. Secondo la Corte, il primo non chiude automaticamente lo spazio per esercitare i diritti difensivi indicati dall'art. 415-bis. Memorie e richieste possono essere presentate sino a quando il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416.

La sentenza applica questa regola alla domanda di interrogatorio. Se la richiesta viene formulata dopo i venti giorni, ma prima dell'atto con cui il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio, il suo carattere tardivo rispetto alla prima scadenza non basta a giustificare l'omissione dell'interrogatorio. È questo il limite temporale esaminato dalla decisione: non una facoltà di ottenere l'atto in qualsiasi momento successivo del processo.

Per valutare una situazione concreta servono dunque la notifica dell'avviso, la richiesta difensiva e l'atto successivo del pubblico ministero. Le rispettive date permettono di ricostruire la sequenza sulla quale si fonda il principio. La pronuncia non offre una ragione per attendere oltre i venti giorni: chiarisce la tutela che può ancora operare quando quel termine è già trascorso.

Perché l'omissione dell'interrogatorio aveva invalidato il processo

Il procedimento riguardava una condanna per ricettazione di preziosi provenienti da un furto, confermata dalla Corte d'appello di Roma. Tra i motivi del ricorso, la difesa contestava la validità della citazione a giudizio perché l'interrogatorio chiesto dopo l'avviso di conclusione delle indagini non era stato svolto. La richiesta era successiva ai venti giorni, ma precedente alla richiesta di rinvio a giudizio.

La Cassazione ha accolto questo motivo. Ha qualificato la mancata effettuazione dell'interrogatorio come una lesione del diritto di difesa, riconducibile a una nullità generale a regime intermedio. Nel procedimento esaminato la difesa aveva già sollevato tempestivamente la questione durante il giudizio di primo grado; l'eccezione era stata respinta con un'ordinanza del 21 dicembre 2018. Proprio per questo la Corte ha escluso che la nullità fosse stata sanata.

Il riferimento alla tempestiva eccezione è parte della motivazione, non un dettaglio accessorio. Dalla decisione non si può ricavare che ogni interrogatorio omesso comporti sempre l'invalidità del processo, indipendentemente dalle iniziative difensive successive. Occorre controllare sia la collocazione temporale della richiesta, sia gli atti con cui la nullità è stata denunciata.

L'annullamento non equivaleva a un'assoluzione

La Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. L'esito riguardava dunque il vizio del procedimento e la necessità di ripartire dalla fase interessata: non era un'assoluzione nel merito dall'accusa di ricettazione.

La pronuncia segnalava anche problemi nella gestione delle dichiarazioni dell'imputata: la mancata acquisizione di un documento con dichiarazioni spontanee e l'uso dibattimentale di dichiarazioni rese senza assistenza difensiva, riportate nel verbale di sequestro. Il punto che aveva determinato l'accoglimento del secondo motivo restava però l'interrogatorio richiesto e non effettuato. Per chi ha ricevuto un avviso di conclusione delle indagini, l'utilità della decisione sta soprattutto nel ricostruire con precisione tempi, richieste e contestazioni, senza confondere il vizio processuale con una valutazione dell'accusa.

Fonte: Cassazione penale, sezione II, sentenza 23 maggio 2023, n. 22364, udienza del 24 marzo 2023.

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