Riconoscimento del figlio della madre intenzionale: l'impatto della Sentenza n. 15075 del 2025 sulla PMA all'estero

Il diritto di famiglia è in continua evoluzione, specialmente quando si confronta con le nuove frontiere della medicina. La procreazione medicalmente assistita (PMA), in particolare quella eterologa e realizzata all'estero, ha posto e continua a porre sfide significative al nostro ordinamento giuridico, soprattutto per il riconoscimento dello status di figlio in coppie non tradizionali. La Sentenza della Corte di Cassazione n. 15075 del 05/06/2025 offre un'importante chiave di lettura sull'evoluzione della giurisprudenza, confermando un orientamento a tutela del superiore interesse del minore.

La Legge 40/2004 e le sue evoluzioni

La Legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita è stata, sin dalla sua introduzione, oggetto di ampi dibattiti e numerosi interventi della Corte Costituzionale. Nata per regolare una materia complessa, ha mostrato nel tempo alcune rigidità, specialmente in relazione all'accesso alle tecniche di PMA eterologa e al riconoscimento della genitorialità in contesti familiari diversi. L'articolo 8 della L. 40/2004, in particolare, è stato al centro di molteplici questioni di legittimità costituzionale.

Originariamente, la legge presentava limiti stringenti che impedivano il riconoscimento della genitorialità in casi di PMA eterologa, specialmente per le coppie omogenitoriali. Tuttavia, la giurisprudenza, e in particolare la Corte Costituzionale, ha progressivamente scardinato queste barriere, riconoscendo l'esigenza di adeguare la normativa alla realtà sociale e, soprattutto, di garantire la piena tutela dei diritti dei bambini nati da tali percorsi.

La Sentenza n. 15075/2025: un punto fermo sulla madre intenzionale

La pronuncia della Corte di Cassazione, Sentenza n. 15075 del 2025, affronta un caso emblematico: quello di un bambino nato in Italia da madre italiana, concepito all'estero mediante PMA di tipo eterologo, all'interno di una coppia omoaffettiva femminile. La questione centrale era il riconoscimento dello status di figlio anche nei confronti della "madre intenzionale", colei che, pur non essendo la madre biologica, aveva prestato il consenso alla pratica fecondativa insieme alla madre gestante.

La Cassazione, presieduta e relata dal Dott. A. G., pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della Corte d'Appello di Brescia, che aveva interpretato evolutivamente l'art. 8 della L. 40/2004. Questo perché, prima della specifica declaratoria di illegittimità costituzionale, un'interpretazione così estensiva non era possibile per il giudice comune, a causa del tenore letterale della norma. La Corte ha quindi ribadito l'importanza del ruolo della Corte Costituzionale nel colmare le lacune normative e nell'adeguare il diritto ai principi costituzionali.

In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, il bambino nato in Italia ha lo status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, con la sentenza n. 68 del 2025, non potendo il giudice comune, prima di tale pronuncia, riconoscere la genitorialità della madre intenzionale per via di interpretazione evolutiva, preclusa dal tenore letterale dell'art. 8 della citata l. 40.

Questa massima cristallizza un principio fondamentale: il riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale non è frutto di una libera interpretazione del giudice ordinario, ma discende direttamente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della Legge n. 40 del 2004, avvenuta con la Sentenza n. 68 del 2025 della Corte Costituzionale. È la Consulta ad aver aperto la strada, rimuovendo un ostacolo normativo che impediva il pieno riconoscimento del legame genitoriale. Ciò sottolinea come la tutela del "best interest of the child" sia diventata il faro orientativo della giurisprudenza, garantendo al bambino il diritto ad avere un legame giuridico con entrambi i genitori che lo hanno voluto e accudito, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o dalle modalità di concepimento, purché lecite nel luogo di pratica.

Le implicazioni per le famiglie e la tutela del minore

Le conseguenze di tale orientamento giurisprudenziale sono di vasta portata. Toccano direttamente la vita di numerose famiglie e, soprattutto, garantiscono la piena tutela dei diritti dei minori coinvolti. Punti salienti includono:

  • Riconoscimento dello status di figlio: Il bambino nato da PMA eterologa all'estero, in una coppia omoaffettiva femminile, ha diritto al riconoscimento di entrambe le madri, quella biologica e quella intenzionale.
  • Interesse superiore del minore: La giurisprudenza ribadisce che l'interesse del minore ad avere uno status giuridico certo e completo prevale sulle restrizioni normative. Questo principio è sancito anche a livello costituzionale (art. 2 Cost.) e da convenzioni internazionali, come l'art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
  • Non discriminazione: L'orientamento contribuisce a superare forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale dei genitori, assicurando che tutti i bambini abbiano pari diritti, a prescindere dalla composizione della loro famiglia.

La Cassazione, pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della Corte d'Appello di Brescia, sottolineando che il riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale non può derivare da un'interpretazione "creativa" del giudice ordinario, ma deve fondarsi su un presupposto giuridico solido, come la declaratoria di illegittimità costituzionale. Questo ribadisce la gerarchia delle fonti e la necessità di un intervento legislativo o costituzionale per modifiche così profonde.

Conclusioni e prospettive future

La Sentenza n. 15075 del 2025 rappresenta un tassello importante nel mosaico della filiazione e del diritto di famiglia. Essa conferma l'impegno della giurisprudenza italiana nel tutelare i diritti dei minori e nel riconoscere la pluralità delle formazioni familiari che emergono nella società contemporanea. L'evoluzione normativa, spesso guidata dagli interventi della Corte Costituzionale, mira a garantire che nessun bambino sia privato del suo diritto ad avere un legame giuridico con chi lo ha voluto e lo cresce, superando vecchie concezioni e adattandosi alle nuove realtà. Per le coppie che intraprendono percorsi di PMA all'estero, questa pronuncia offre maggiore chiarezza e sicurezza giuridica, pur evidenziando la complessità di un sistema che richiede ancora un'armonizzazione piena tra diritto e progresso scientifico e sociale. È fondamentale, in questi casi, avvalersi di una consulenza legale specializzata per navigare le complessità del diritto internazionale privato e del diritto di famiglia.

Studio Legale Bianucci