La Cassazione e il Giudizio Immediato: l'Abnormità della Trasmissione degli Atti (Sentenza n. 21332 del 2025)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21332, depositata il 6 giugno 2025, ha offerto un chiarimento fondamentale sui limiti del processo penale, affrontando la questione dell'abnormità del provvedimento con cui, nel giudizio immediato, il tribunale collegiale disponga la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la celebrazione dell'udienza preliminare. Questa pronuncia, presieduta dalla Dott.ssa C. E. e relata dalla Dott.ssa P. G. A. R., è cruciale per comprendere la rigorosa architettura del nostro sistema processuale e le garanzie che esso intende tutelare.

Il Giudizio Immediato: Un Rito Speciale con Specifiche Finalità

Il giudizio immediato (art. 453 c.p.p. e ss.) è un rito speciale volto ad accelerare i tempi processuali quando la prova appare evidente. La sua peculiarità risiede nell'omissione dell'udienza preliminare, fase di filtro che verifica la fondatezza dell'accusa prima del dibattimento. L'assenza di questa fase rende il giudizio immediato un percorso più rapido, ma richiede il rispetto rigoroso delle sue condizioni e procedure specifiche.

Il caso esaminato dalla sentenza riguardava un giudizio immediato per il delitto di cui all'art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). Il giudice monocratico aveva trasmesso gli atti al collegio, competente ex art. 33-bis c.p.p. per la materia. Il punto critico è sorto quando il tribunale collegiale ha, a sua volta, trasmesso gli atti al Pubblico Ministero della Procura europea, invocando l'art. 33-septies c.p.p., con l'intento di celebrare l'udienza preliminare.

È abnorme il provvedimento con il quale, nel giudizio immediato, il tribunale in composizione collegiale dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ex art. 33-septies cod. proc. pen., per la celebrazione dell'udienza preliminare, non prevista nel predetto giudizio. (Fattispecie relativa a giudizio immediato per il delitto di cui all'art. 316-ter cod. pen., nell'ambito del quale il giudice monocratico aveva trasmesso gli atti al collegio, competente ex art. 33-bis cod. proc. pen, e questo li aveva, a propria volta, trasmessi al pubblico ministero della Procura europea).

La massima della Cassazione chiarisce che l'udienza preliminare è incompatibile con la struttura del giudizio immediato, che per sua natura la esclude. Ogni provvedimento che tenti di reintrodurla, come la trasmissione degli atti al P.M. per tale scopo, è "abnorme". L'abnormità, nel diritto processuale penale, indica un atto talmente deviante dallo schema legale da renderlo radicalmente estraneo al sistema. Questa decisione enfatizza l'importanza di rispettare le sequenze procedurali stabilite, a tutela dell'efficienza processuale e delle garanzie dell'imputato.

La Decisione della Cassazione: Le Ragioni dell'Abnormità

La Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento del Tribunale di Nola del 15 gennaio 2025. Le ragioni risiedono nella natura stessa del giudizio immediato e nell'erronea applicazione delle norme. L'art. 33-septies c.p.p. regola la trasmissione degli atti al P.M. per incompetenza o connessione, ma non può essere usato per reintrodurre un'udienza preliminare che il rito immediato ha, per definizione, eliminato.

Il principio di legalità processuale impone che ogni atto giudiziario sia basato su una previsione normativa specifica. Nel giudizio immediato, la legge ha già scelto di saltare l'udienza preliminare per accelerare i tempi. Reintrodurre tale fase snaturerebbe il rito, creando un ibrido non contemplato e potenzialmente lesivo dei diritti delle parti. In particolare, la trasmissione degli atti al P.M. per un'udienza preliminare in un giudizio immediato viola:

  • Il principio di economia processuale, ispiratore del rito immediato.
  • La tassatività delle forme processuali, che impedisce riti atipici.
  • Le garanzie difensive, poiché l'imputato ha diritto a un rito specifico, senza deviazioni.

La Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali (Sez. U, n. 7 del 1989; Sez. U, n. 19 del 1993), ha ribadito che un provvedimento abnorme è impugnabile anche al di fuori dei casi espressamente previsti, in quanto esula dall'esercizio della funzione giurisdizionale.

Conclusioni: Un Monito per la Corretta Amministrazione della Giustizia

La sentenza n. 21332 del 2025 è un monito per tutti gli operatori del diritto. Ribadisce la necessità di un'applicazione rigorosa delle norme processuali, specialmente nei riti speciali che, pur mirando all'accelerazione, devono garantire il pieno rispetto dei principi del giusto processo. L'abnormità del provvedimento di trasmissione degli atti al P.M. per l'udienza preliminare nel giudizio immediato non è un mero errore formale, ma una deviazione dal percorso legale che compromette la validità del procedimento. Questa pronuncia rafforza la certezza del diritto e la tutela delle garanzie processuali, pilastri di un sistema giudiziario equo ed efficiente.

Studio Legale Bianucci