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Chi chiede la messa alla prova sostenendo che il fatto debba essere riqualificato in un reato ammesso all’istituto deve documentare anche l’attivazione del percorso con l’UEPE. Nella sentenza 36467/2024 la Cassazione ha confermato il diniego di una domanda priva del programma di trattamento e della richiesta di elaborarlo. La successiva qualificazione più favorevole del fatto non ha rimediato alla carenza dell’istanza originaria.

La riqualificazione era stata chiesta prima del giudizio

La difesa aveva domandato la sospensione con messa alla prova previa riconduzione del fatto alla detenzione di stupefacenti di lieve entità. Il tribunale aveva inizialmente escluso la possibilità di riqualificare, per poi procedere alla diversa qualificazione nella sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato.

La corte d’appello aveva rilevato la contraddizione di quel percorso, ma aveva comunque respinto la censura sul mancato accesso alla prova: la richiesta non conteneva allegazioni documentali sul programma, non spiegava l’impossibilità di ottenerlo e non chiedeva di differirne l’elaborazione. In Cassazione la difesa sosteneva che il titolo originario del reato le avesse impedito di attivarsi utilmente con l’UEPE.

Il programma e la richiesta all’UEPE hanno funzioni diverse

La Corte richiama l’articolo 464-bis del codice di procedura penale e distingue il programma già predisposto dalla richiesta rivolta all’Ufficio di esecuzione penale esterna per elaborarlo. Il fatto che il programma non sia ancora disponibile non esclude, da solo, la possibilità di presentare una domanda documentata.

Nella motivazione viene infatti ricordato il diverso caso in cui l’elaborazione sia stata ritualmente richiesta all’ufficio: la mancata produzione del programma non può essere trattata nello stesso modo dell’assenza di qualsiasi attivazione. La pronuncia valorizza il programma o almeno la richiesta come requisiti che attestano la serietà dell’iniziativa.

Quando la difesa propone anche una qualificazione giuridica diversa, le due richieste devono essere collegate. Secondo la sentenza, l’interessato deve domandare espressamente la riqualificazione che rende possibile la messa alla prova e corredare l’istanza della documentazione sull’attivazione presso l’UEPE. Non basta una manifestazione generica di disponibilità al percorso.

La qualificazione più favorevole non sana ogni carenza

La Cassazione non esclude in generale l’accesso alla messa alla prova quando il fatto venga riqualificato dopo un primo diniego. Richiama la ricostruzione secondo cui il giudice può rimediare a un diniego ingiustificato, a condizione che la richiesta sia stata avanzata nei termini e nel rispetto dei requisiti.

Il problema del caso concreto era diverso: la difesa aveva presentato la domanda senza alcun allegato relativo al programma e senza documentare la richiesta all’ufficio. La successiva riqualificazione non trasformava quella domanda incompleta in un’istanza ritualmente predisposta. Anche il dubbio di legittimità costituzionale prospettato nel ricorso è stato respinto, perché il risultato perseguito non era precluso se la richiesta fosse stata presentata correttamente.

Rigetto del ricorso, non estinzione del reato

Il dispositivo rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali. La sentenza non ammette l’imputato alla prova e non dichiara estinto il reato. Il suo oggetto è il controllo sul diniego opposto a una specifica domanda.

La distinzione utile nella preparazione degli atti è tra la ragione giuridica che consente l’accesso all’istituto e la prova dell’attivazione concreta per il programma. La richiesta di riqualificazione affronta la prima questione; il programma, la domanda all’UEPE e l’eventuale spiegazione degli impedimenti riguardano la seconda. Il provvedimento mostra perché occorre curare entrambe.

Fonte: Cassazione penale, sezione IV, sentenza 1 ottobre 2024, n. 36467.

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