Con la pronuncia n. 15159 del 25 febbraio 2025 (dep. 16 aprile 2025) la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione torna sul delicato tema della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, previsto dagli artt. 464-bis e ss. c.p.p. Il Supremo Collegio annulla senza rinvio l’ordinanza del G.I.P. di Chieti, riaffermando che qualunque integrazione o modifica del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) deve essere adottata dal giudice solo previo consenso, espresso o tacito, dell’imputato. In difetto, si configura una nullità di ordine generale, ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p., perché lesiva del diritto di difesa.
Introdotta nel 2014, la messa alla prova rappresenta uno dei principali strumenti di giustizia riparativa nel processo penale italiano. L’istituto consente:
L’art. 464-quater, comma 4, c.p.p. prevede che il giudice possa integrare o modificare il programma di trattamento, ma la norma, letta sistematicamente con gli artt. 464-bis e 178 c.p.p., impone il coinvolgimento attivo dell’imputato, in un’ottica di garanzia del contraddittorio e di tutela del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 CEDU.
Nel caso esaminato, il G.I.P. aveva disposto d’ufficio alcune modifiche sostanziali al progetto di trattamento, senza raccogliere il consenso dell’imputato R. P. M. S. G. La Cassazione ha ritenuto la condotta in violazione del tessuto garantista del rito, annullando l’ordinanza impugnata e dichiarando estinto il reato.
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'ordinanza con la quale il giudice integri o modifichi, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna deve essere adottata previo consenso, anche in forma tacita, dell'imputato, verificandosi, in mancanza, una nullità, di ordine generale a regime intermedio, per violazione di diritto di difesa.
La massima, di limpida formulazione, sottolinea due punti nevralgici: prima la necessità del consenso, che può esprimersi anche tacitamente (ad esempio mediante la mancata opposizione in udienza); seconda la sanzione processuale della nullità – non meramente relativa – che impone la rinnovazione dell’atto e, nei casi in cui ciò non sia più possibile, la declaratoria di estinzione del reato.
La pronuncia si inserisce in un filone già avviato (Cass. nn. 27249/2020, 4761/2020) e fornisce indicazioni operative chiare:
Per il difensore, monitorare ogni fase di confronto con l’UEPE diviene essenziale per evitare modifiche pregiudizievoli non concordate. Per i G.I.P., invece, la sentenza ricorda che l’efficienza processuale non può mai comprimere le garanzie partecipative.
La Cassazione, con la sentenza n. 15159/2025, rafforza l’impianto garantista della messa alla prova, valorizzando il principio di consensualità che permea l’istituto. Il messaggio è inequivoco: senza la partecipazione consapevole dell’imputato – parte attiva del proprio percorso di responsabilizzazione – l’intervento giudiziale perde validità. Difensori, magistrati e UEPE sono dunque chiamati a un dialogo costante e trasparente, nel solco della giustizia riparativa e del rispetto dei diritti fondamentali.