Se all'indagato non viene notificato l'avviso dell'udienza di riesame, il procedimento e l'ordinanza conclusiva sono colpiti da nullità assoluta. Questo vizio, però, non determina automaticamente la perdita di efficacia del sequestro. La Cassazione penale, con la sentenza n. 18189 del 2025, ha applicato questa distinzione a un sequestro probatorio di un autoveicolo: ha annullato l'ordinanza di riesame e disposto un nuovo giudizio, senza dichiarare inefficace il vincolo sul bene.
Il procedimento riguardava un autoveicolo sottoposto a sequestro probatorio nell'ambito di un'indagine per ricettazione. Il pubblico ministero aveva emesso il decreto di convalida il 17 gennaio 2025. Il Tribunale di Vibo Valentia aveva poi respinto la richiesta di riesame con ordinanza del 4 febbraio 2025.
Nel ricorso per cassazione il difensore denunciava un problema preciso: secondo gli atti richiamati dalla difesa, l'udienza si era svolta alle ore 9, mentre l'avviso era stato notificato all'indagato soltanto alle ore 14 dello stesso giorno, quando il dispositivo risultava già depositato. La Corte, esaminati gli allegati al ricorso, ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata notificazione dell'avviso d'udienza.
Il difensore aveva partecipato al riesame. La sua presenza non ha impedito alla Cassazione di riconoscere il vizio: l'avviso tutela anche il diritto dell'indagato di partecipare personalmente al procedimento. La decisione riguarda dunque il mancato coinvolgimento dell'interessato prima della trattazione della sua impugnazione.
La seconda sezione ha ricondotto l'omissione a una nullità assoluta e insanabile. Ha seguito l'orientamento maggioritario, sostenuto da precedenti delle Sezioni Unite, pur ricordando che la giurisprudenza non aveva dato risposte sempre uniformi sulla natura di questo vizio.
Il principio richiamato nella motivazione è riferito al riesame delle misure cautelari reali: la persona nel cui interesse è stata proposta l'impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso anche quando la richiesta sia stata sottoscritta soltanto dal difensore. L'iniziativa dell'avvocato, quindi, non elimina l'esigenza di instaurare correttamente il contraddittorio con l'interessato.
La Corte collega la conseguenza all'articolo 179 del codice di procedura penale. Il vizio investe sia il procedimento di riesame sia l'ordinanza che lo conclude. Nel caso esaminato questo ha imposto l'annullamento della decisione e la trasmissione degli atti al Tribunale di Vibo Valentia per un nuovo giudizio.
La difesa aveva sostenuto anche che l'omessa notificazione dovesse comportare l'inefficacia del sequestro, collegando la nullità alla disciplina dei termini per la decisione sul riesame. La Cassazione non ha accolto questa ulteriore conseguenza.
La motivazione distingue due situazioni: la mancata decisione del tribunale entro il termine previsto e una decisione adottata tempestivamente ma affetta da un vizio che ne determina l'annullamento. La perdita di efficacia richiamata dalla Corte riguarda la prima situazione; non deriva, per questo solo motivo, dalla seconda.
Perciò l'annullamento dell'ordinanza non equivale alla restituzione automatica del bene. La sentenza dispone che il tribunale celebri nuovamente il giudizio, rispettando il contraddittorio. Presentarla come una pronuncia che cancella necessariamente il sequestro confonderebbe la validità del riesame con l'efficacia del vincolo oggetto dell'impugnazione.
Il ricorso conteneva un secondo motivo relativo ai presupposti del sequestro e alla valutazione delle argomentazioni difensive. La difesa contestava, fra l'altro, la motivazione sulle esigenze di accertamento tecnico e l'omessa considerazione di una memoria.
L'accoglimento del primo motivo ha reso superfluo esaminare il secondo. La Cassazione, quindi, non ha deciso in questa sentenza se quelle contestazioni fossero fondate. Dalla pronuncia non si può ricavare un giudizio definitivo sulla legittimità sostanziale del sequestro o sulla responsabilità dell'indagato.
Per valutare una vicenda analoga occorre distinguere la documentazione delle notifiche, lo svolgimento dell'udienza e il contenuto della decisione sul bene sequestrato. Nel caso affrontato dalla Corte, proprio questa separazione spiega l'esito: nuovo riesame per il vizio dell'avviso, senza automatica caducazione del sequestro.
Fonte: Cassazione penale, sez. II, sentenza n. 18189, udienza 7 maggio 2025, deposito 14 maggio 2025.