Il proscioglimento dal reato per il quale erano state autorizzate le intercettazioni non rende, da solo, inutilizzabili le conversazioni per i reati connessi. Nella sentenza n. 18392/2025, la seconda sezione penale della Cassazione ha respinto questa eccezione, verificando il rapporto tra le contestazioni e il quadro investigativo originario. La decisione riguarda captazioni risalenti e applica la disciplina precedente alla riforma del 2019: il principio va letto entro questo ambito temporale.
La questione nasce dall'articolo 270 del codice di procedura penale, che regola l'impiego dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate. Per affrontarla, la Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite nella sentenza Cavallo, relativa al regime applicabile alle operazioni esaminate.
Secondo tale ricostruzione, il procedimento relativo a un reato connesso ai sensi dell'articolo 12 c.p.p. non può considerarsi diverso da quello per cui l'autorizzazione era stata concessa. Occorre però che anche il reato emerso attraverso le conversazioni rientri nei limiti di ammissibilità dell'articolo 266 c.p.p. La presenza di un rapporto di connessione qualificata è dunque un passaggio da verificare: non basta descrivere genericamente i fatti come collegati.
Il controllo deve riguardare i presupposti esistenti al momento dell'autorizzazione. Il successivo esito del processo sul reato originario non sostituisce questa verifica e non determina automaticamente la perdita di utilizzabilità delle captazioni.
Nel procedimento esaminato, le intercettazioni erano state svolte nel contesto di un'indagine su un sodalizio criminoso. L'ipotesi investigativa comprendeva, tra le sue attività, anche usura ed estorsioni. Una delle difese contestava l'utilizzo di conversazioni ambientali per il fatto di usura, sostenendo che provenissero da un procedimento diverso e che il reato associativo fosse stato escluso già in primo grado.
La Cassazione ha ricostruito il contenuto dell'indagine originaria e ha ritenuto presente, sul piano dell'ipotesi investigativa, la connessione qualificata fra la contestazione associativa e quella relativa a usura ed estorsione. Il rapporto non poteva essere considerato inesistente soltanto per il successivo proscioglimento dal reato associativo.
La motivazione precisa anche le ragioni di quell'esito: per una parte degli imputati era intervenuta la preclusione derivante dal divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto; per altri non era stata dimostrata la persistente attività dell'associazione nel periodo contestato. La Corte ha quindi respinto l'eccezione di inutilizzabilità. Questa conclusione non equivale ad affermare che qualsiasi conversazione acquisita in un'indagine possa essere trasferita liberamente in un altro processo.
Pur respingendo l'eccezione sulle intercettazioni, la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Salerno, disponendo un nuovo giudizio davanti alla Corte d'appello di Napoli. Il rinvio riguarda la necessità di rivalutare complessivamente le dichiarazioni della persona offesa e i relativi riscontri, alla luce delle censure difensive.
La distinzione è concreta: l'utilizzabilità consente al giudice di prendere in considerazione una prova; la sua forza dimostrativa dipende invece dal contenuto e dal confronto con gli altri elementi. Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato criticità nella valutazione della testimonianza e ha osservato che le conversazioni valorizzate a suo sostegno non avevano l'autonoma capacità di riscontro attribuita loro dai giudici di merito. L'annullamento non è quindi la conseguenza dell'esclusione delle intercettazioni.
La sentenza ricorda che l'eccezione di inutilizzabilità può essere sollevata anche per la prima volta in Cassazione. Chi la propone deve però indicare specificamente gli atti su cui si fonda e produrli quando non siano già nel fascicolo trasmesso al giudice di legittimità.
Per valutare una contestazione di questo tipo occorre perciò confrontare l'autorizzazione, l'oggetto dell'indagine originaria, le imputazioni e gli atti che documentano il vizio denunciato. La sola notizia di un proscioglimento non chiarisce né la legittimità iniziale delle captazioni né il rapporto tra i reati. Va inoltre individuata la disciplina applicabile nel tempo: la pronuncia esamina operazioni anteriori alle riforme successive, non una regola indistinta per ogni intercettazione.
Fonte: Cassazione penale, sez. II, sentenza 18 marzo 2025, depositata il 15 maggio 2025, n. 18392.