Le dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti non diventano inutilizzabili soltanto perché, in seguito, quella persona viene indagata o imputata. La Cassazione, nella sentenza n. 17164/2025, ha confermato questo principio per un testimone denunciato successivamente per calunnia sui medesimi fatti. Occorre però verificare che, al momento dell’ascolto, il dichiarante avesse effettivamente soltanto la qualità di persona informata: restano ferme le garanzie previste per chi avrebbe dovuto essere sentito fin dall’inizio come indagato.
La massima ufficiale descrive una persona già ascoltata a sommarie informazioni e poi denunciata per calunnia in relazione agli stessi fatti. La prima sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso contro la decisione della Corte di assise di appello di Napoli del 27 giugno 2024.
La regola affermata riguarda l’effetto del successivo cambiamento di posizione processuale. Se le dichiarazioni sono state raccolte quando il soggetto era ancora e soltanto una persona informata sui fatti, il successivo acquisto della qualità di indagato o imputato non le rende, per questo motivo, inutilizzabili.
La Corte collega questa soluzione al principio di conservazione degli atti e alla regola del tempus regit actum. Per la questione esaminata conta la situazione esistente quando l’atto è stato compiuto: una circostanza successiva non elimina automaticamente quanto era stato legittimamente raccolto in precedenza.
La soluzione è diversa quando la persona doveva essere ascoltata, sin dall’inizio, in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini. Il secondo comma dell’articolo 63 del codice di procedura penale stabilisce che, in tale ipotesi, le dichiarazioni non possono essere utilizzate.
La verifica non si esaurisce quindi nel leggere l’etichetta attribuita al dichiarante nel verbale. Bisogna distinguere un mutamento realmente successivo dalla situazione in cui le garanzie dell’indagato erano già dovute. La sentenza n. 17164/2025 riguarda la prima ipotesi e non offre una deroga alla protezione prevista per la seconda.
Per contestare l’utilizzabilità delle dichiarazioni, il solo richiamo a una denuncia successiva non risolve questa distinzione. Il punto da esaminare è la posizione della persona nel momento in cui fu sentita e se dovesse già essere trattata come indagata o imputata.
L’articolo 63 disciplina anche un’ulteriore situazione. Se una persona non imputata né sottoposta alle indagini rende, davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità deve interrompere l’esame.
Il primo comma richiede inoltre di avvertire la persona che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e di invitarla a nominare un difensore. Le dichiarazioni precedenti non possono essere utilizzate contro chi le ha rese. Questa previsione ha un contenuto distinto dal secondo comma, che riguarda invece le garanzie dovute fin dall’inizio dell’ascolto.
La cronologia è dunque decisiva: occorre ricostruire la situazione iniziale, ciò che emerge nel corso delle dichiarazioni e gli eventi successivi. Confondere questi momenti porta ad applicare la regola sulla conservazione degli atti anche a casi nei quali il codice impone specifiche protezioni.
Il principio della sentenza riguarda la possibilità di utilizzare dichiarazioni già raccolte. Non afferma che una denuncia per calunnia sia infondata, né che quanto dichiarato debba essere considerato automaticamente vero. La massima non consente di ricavare alcun esito del distinto procedimento per calunnia.
La sua indicazione è circoscritta: il cambiamento successivo della qualità del dichiarante non basta, da solo, a rendere inutilizzabili le dichiarazioni anteriori. Le garanzie che erano dovute al momento dell’atto e la valutazione del contenuto delle dichiarazioni restano piani da tenere distinti.
Fonte: Cassazione penale, sez. I, sentenza n. 17164/2025, udienza del 30 gennaio 2025, deposito del 7 maggio 2025, Rv. 288066-01, Rassegna ufficiale maggio 2025, pagine 15–16.
Fonte: Codice di procedura penale, articolo 63, commi 1 e 2, testo vigente su Normattiva.