La Corte di Cassazione, Sez. VI, con la decisione del 18 febbraio 2025 (dep. 21 marzo 2025), ha nuovamente affrontato il tema della compatibilità costituzionale del trattamento sanzionatorio previsto per i capi e promotori di associazioni dedite al narcotraffico in presenza dell’aggravante dell’associazione armata. La sentenza n. 11494/2025, annullando in parte con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di Roma, offre spunti di grande interesse per avvocati e operatori del settore, soprattutto in vista di future eccezioni di illegittimità costituzionale.
La questione posta dalla difesa di D. S. riguardava l’art. 74, commi 1 e 4, del DPR 309/1990, nella parte in cui fissa la pena minima di 24 anni di reclusione per i capi o promotori quando l’associazione risulta armata. Secondo la tesi difensiva, tale previsione violerebbe gli artt. 3 e 27 Cost., introducendo una pena eccessivamente rigida e sproporzionata. La Suprema Corte, richiamando i propri precedenti più significativi (Cass. nn. 11526/2022 e 5560/2020), ha respinto l’eccezione giudicandola manifestamente infondata.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui, con riferimento alla condotta del capo o promotore di un'associazione finalizzata al narcotraffico aggravata dalla disponibilità di armi, prevede la pena minima di ventiquattro anni di reclusione, in quanto, senza determinare una pena fissa, la disposizione condiziona solo il possibile range di variazione dei limiti edittali della sanzione, ed i suoi effetti, in concreto, possono essere elisi dal giudizio di bilanciamento della aggravante detta con una o più circostanze attenuanti.
Tradotto in termini meno tecnici, la Corte afferma che il legislatore non ha imposto una pena immutabile, ma ha semplicemente innalzato la soglia minima all’interno di un intervallo che rimane comunque gestibile dal giudice. L’effettiva severità può essere ridimensionata attraverso il bilanciamento con eventuali attenuanti, salvaguardando così il principio di proporzionalità della pena.
L’argomentazione della Cassazione si allinea a un consolidato orientamento della Consulta, secondo cui la scelta del legislatore di graduare le pene rientra nella «discrezionalità ampia» che gli è riconosciuta, purché non sfoci in irragionevolezza manifesta. Sul punto, la Corte richiama implicitamente la sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale, che ha salvato l’inasprimento delle pene per i reati di mafia con un ragionamento analogo.
La sentenza offre, quindi, un ulteriore tassello alla giurisprudenza di legittimità che valorizza il principio di individualizzazione della pena pur in presenza di limiti edittali elevati.
Per chi assiste soggetti imputati di art. 74 DPR 309/1990 aggravato, la pronuncia presenta almeno tre risvolti strategici:
La Cassazione, con la sentenza n. 11494/2025, ribadisce che l’aggravante dell’associazione armata nel narcotraffico non viola i principi costituzionali, purché il giudice eserciti correttamente il potere di bilanciamento. La decisione chiude (almeno per ora) la strada alle censure di incostituzionalità, spostando il focus delle strategie difensive sulla valorizzazione delle attenuanti e sulla qualità della motivazione giudiziale. Per gli operatori del diritto penale, rimane essenziale monitorare le pronunce future della Corte costituzionale, dove la questione è tuttora «pendente», ma anche affinare gli strumenti processuali a disposizione per garantire pene realmente proporzionate al caso concreto.