Una condanna pronunciata in un altro Stato dell’Unione europea non può essere eseguita in Italia per il solo fatto che il certificato estero qualifica come traffico di stupefacenti una condotta destinata esclusivamente al consumo personale. La Cassazione, con la sentenza n. 10395/2025, ha chiarito che il giudice italiano può controllare gli errori manifesti nell’indicazione della categoria di reato. Nel caso esaminato ha annullato il riconoscimento e disposto un nuovo giudizio, indicando la possibilità di un riconoscimento soltanto parziale.
La Corte d’appello di Catanzaro aveva riconosciuto due sentenze definitive delle autorità tedesche, pronunciate nel 2017 e nel 2019, per consentire l’esecuzione della pena in Italia. Nei certificati trasmessi dalla Germania era stata selezionata la categoria del traffico di stupefacenti, compresa nell’elenco europeo dei reati per i quali non occorre verificare la doppia incriminabilità.
Le condanne, però, riguardavano anche detenzione di droga per uso personale: il reato della sentenza del 2017 e uno dei capi di quella del 2019. La Cassazione precisa che si trattava di fatti autonomi. La questione non coinvolgeva dunque indistintamente ogni condotta oggetto delle due decisioni, ma imponeva di separare quelle comprese nella categoria europea da quelle che ne restavano fuori.
La doppia incriminabilità riguarda la rilevanza penale del fatto sia nello Stato che ha pronunciato la condanna sia nello Stato chiamato a eseguirla. Per le categorie elencate dalla decisione quadro 2008/909/GAI, il sistema di reciproco riconoscimento consente di prescindere da questa verifica alle condizioni previste. La sentenza richiama, tra esse, una pena detentiva o misura privativa della libertà personale il cui massimo, nello Stato di emissione, non sia inferiore a tre anni.
Non basta quindi dire che ogni reato elencato comporta un riconoscimento automatico. Il punto affrontato dalla Corte riguarda l’esclusione di uno specifico controllo, non l’eliminazione di ogni verifica sulla richiesta estera. Nell’applicare l’articolo 11 del decreto legislativo n. 161/2010 occorre riferirsi alle categorie europee, senza ricostruire una distinta definizione nazionale delle fattispecie per reintrodurre indirettamente la doppia incriminabilità.
Il giudice dello Stato di esecuzione è in linea di principio vincolato alla classificazione effettuata dall’autorità estera. Può però contestarla quando risulti un errore manifesto. La casella selezionata nel certificato deve quindi essere letta insieme alla sentenza: non rende irrilevante una contraddizione evidente con le condotte per le quali è stata pronunciata la condanna.
Per individuare il significato della categoria, la Cassazione richiama la decisione quadro 2004/757/GAI, che stabilisce regole minime europee in materia di traffico di stupefacenti. L’articolo 2 esclude dal proprio campo di applicazione le condotte compiute soltanto per il consumo personale, come definito dalle legislazioni nazionali.
Questa esclusione non impedisce a uno Stato membro di sanzionare penalmente la detenzione per uso personale. Significa, invece, che tali condotte non possono essere inserite nella categoria europea del traffico illecito per utilizzare il meccanismo di riconoscimento senza controllo della doppia incriminabilità.
Nel procedimento esaminato, la Corte ha ritenuto che il riconoscimento potesse avvenire escludendo le condotte estranee a quella categoria e prive, in ogni caso, di corrispondenza nell’ordinamento penale italiano. La decisione non annulla le condanne tedesche: riguarda i presupposti e l’estensione della loro esecuzione in Italia.
La Cassazione ha rinviato a un’altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro. Il nuovo giudizio deve tenere conto dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 161/2010: quando ritiene possibile un riconoscimento parziale, la corte informa l’autorità dello Stato di emissione e concorda con essa le condizioni dell’esecuzione. Queste non possono aumentare la durata della pena; in assenza di accordo, il certificato si considera ritirato.
Per chi deve valutare una richiesta analoga, il confronto documentale riguarda dunque la sentenza straniera, i singoli capi di condanna e la categoria indicata nel certificato. Individuare quali fatti siano autonomi e quali risultino destinati esclusivamente al consumo personale consente di formulare una contestazione circoscritta. L’esito del caso mostra anche perché l’esclusione di alcuni fatti non equivalga necessariamente al rifiuto integrale della richiesta: resta da valutare il riconoscimento della parte restante attraverso il confronto previsto con l’autorità estera.