La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15724 depositata il 22 aprile 2025, affronta ancora una volta la delicata questione del revirement in grado di appello. Il caso trae origine dal processo a carico di E. T., assolto in primo grado dal Tribunale di Milano e poi condannato in appello. La Suprema Corte, pur annullando in parte la decisione, fissa principi destinati ad incidere su ogni futura strategia difensiva e sull’operato dei giudici di merito.
La decisione si inserisce nel solco di quanto previsto dall’art. 603, comma 3-bis, c.p.p., che impone la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale quando l’appello mira a sovvertire un’assoluzione. L’obiettivo del legislatore – recependo i principi CEDU (si veda Dan v. Moldavia, 2011) – è garantire il contraddittorio «allo stesso livello» davanti al giudice che dovrà pronunciarsi sulla responsabilità penale.
La Corte prende posizione su due scenari:
1. Sostanziale uniformità tra le deposizioni rese in primo grado e quelle rinnovate in appello: il giudice può fondare la condanna sulle prime, senza necessità di preferirle esplicitamente.
2. Difformità tra le dichiarazioni: qui scatta l’onere della motivazione rafforzata, cioè uno sforzo argomentativo che illustri perché si è data maggiore credibilità ad una fonte piuttosto che all’altra.
In tema di giudizio di appello, il giudice che, in esito al proscioglimento dell'imputato in primo grado, dispone la rinnovazione istruttoria può riformare la decisione assolutoria con pronunzia di una sentenza di condanna, senza essere obbligato a dare preferenza alle prove dichiarative raccolte nell'istruttoria rinnovata, atteso che può avvalersi di quelle assunte nel precedente grado di giudizio in caso di sostanziale uniformità del loro contenuto, dovendo fornire, invece, una motivazione rafforzata in ordine alla decisione di porre a fondamento della pronunzia l'una piuttosto che l'altra deposizione, nel diverso caso di difformità tra il contenuto delle medesime.Commento: La massima ribadisce che il cuore del processo d’appello non è la mera ripetizione delle prove, ma la loro valutazione critica e motivata. Se le testimonianze rinnovate non aggiungono nulla di sostanzialmente diverso, il giudice può legittimamente richiamare quelle già acquisite. Diversamente, la Corte impone una motivazione «rafforzata»: non bastano riferimenti formali, occorre spiegare in modo analitico perché si preferisce una versione dei fatti. Ciò tutela l’imputato da decisioni arbitrarie e assicura trasparenza, in linea con l’art. 111 Cost. e l’art. 6 CEDU.
Per il difensore, la pronuncia suggerisce di:
Per il Pubblico Ministero, la sentenza rappresenta uno strumento per sostenere la fondatezza della condanna anche quando la prova rinnovata non si discosti, sottolineando l’assenza di lacune logiche nella motivazione di primo grado.
La sentenza n. 15724/2025 chiarisce il perimetro entro cui il giudice d’appello può ribaltare un’assoluzione: le prove di primo grado restano utilizzabili, ma il criterio di scelta deve essere palese. La motivazione rafforzata non è una formalità, bensì il presidio che garantisce il rispetto del principio di presunzione d’innocenza e del diritto di difesa. Un passaggio obbligato per ogni operatore del diritto penale che voglia evitare annullamenti in Cassazione.