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Il divieto di espatrio previsto come pena accessoria per alcuni reati in materia di stupefacenti si applica ai cittadini italiani, non ai condannati stranieri. La Cassazione lo ha chiarito nella sentenza 36898/2024, relativa a uno straniero che chiedeva di rinviare l’esecuzione dell’espulsione per scontare prima il divieto di espatrio. La Corte ha rigettato il ricorso: quel divieto era stato applicato illegalmente e non poteva ostacolare l’altra misura.

Il conflitto tra due provvedimenti dopo la pena detentiva

Il ricorrente aveva riportato due condanne per reati previsti dal testo unico sugli stupefacenti. Una sentenza aveva disposto l’espulsione come misura di sicurezza; l’altra aveva applicato un divieto di espatrio per due anni. Terminata l’esecuzione della pena detentiva, il pubblico ministero aveva avviato l’esecuzione dell’espulsione.

Il condannato sosteneva che il divieto di espatrio dovesse essere eseguito per primo. Durante quel periodo avrebbe dovuto restare in Italia e, secondo la difesa, l’espulsione sarebbe stata incompatibile con l’adempimento della pena accessoria. Era stata inoltre contestata la mancata rinnovazione del giudizio sulla pericolosità sociale.

La differenza tra pena accessoria e misura di sicurezza

La Cassazione distingue il divieto di espatrio dell’articolo 85 del d.P.R. 309/1990 dall’espulsione disciplinata dall’articolo 86. Il primo ha natura sanzionatoria e discrezionale: non discende automaticamente dalla condanna e, quando viene disposto, richiede una motivazione adeguata. L’espulsione ha invece natura di misura di sicurezza e presuppone una valutazione concreta della pericolosità sociale.

Nella ricostruzione della Corte, le due statuizioni sono astrattamente alternative. Il divieto di espatrio, per la sua funzione afflittiva, è destinato al cittadino italiano. Imporre allo straniero di rimanere in Italia, anche oltre il periodo in cui sarebbe autorizzato a soggiornarvi, non realizza la stessa funzione punitiva.

Questa precisazione riguarda la pena accessoria del testo unico sugli stupefacenti. La sentenza distingue espressamente tale istituto dalle misure che hanno una funzione cautelare: il principio non va esteso indistintamente a ogni provvedimento che limiti gli spostamenti o l’uscita dal territorio nazionale.

Perché il ricorso è stato rigettato

Il divieto di espatrio applicato al ricorrente straniero era, secondo la Cassazione, giuridicamente inefficace perché illegale. La richiesta di eseguirlo prima dell’espulsione non poteva quindi essere accolta. La Corte ha confermato il risultato della decisione del giudice dell’esecuzione, correggendone però la giustificazione: il problema non era stabilire quale misura legittima dovesse precedere l’altra, ma riconoscere l’inefficacia della pena accessoria.

Quanto alla pericolosità sociale, il giudice dell’esecuzione aveva indicato nella magistratura di sorveglianza l’autorità competente a esaminare la questione. Il ricorso non contestava specificamente questa ragione della decisione e, su tale punto, è stato ritenuto inammissibile. La Cassazione non ha quindi effettuato una nuova valutazione nel merito della pericolosità del ricorrente.

La prima sezione penale ha complessivamente rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali. La sentenza, deliberata il 14 giugno 2024 e depositata il 3 ottobre 2024, non afferma che ogni straniero condannato debba essere espulso automaticamente: mantiene distinta la verifica della misura di sicurezza dalla questione della pena accessoria illegalmente applicata.

Fonte: Cassazione penale, sezione I, sentenza 3 ottobre 2024, n. 36898.

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