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La Cassazione, prima sezione penale, con la sentenza n. 3030 depositata il 24 gennaio 2023, decisa all'udienza del 9 dicembre 2022, esamina diversi ricorsi contro una decisione della Corte d'appello di Napoli. Tra le questioni affrontate vi sono il rapporto fra associazione mafiosa e traffico di stupefacenti e l'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p.

Metodo mafioso e finalità agevolatrice

La decisione considera distintamente l'impiego del metodo mafioso e lo scopo di agevolare l'associazione. Per la finalità agevolatrice richiama il principio secondo cui l'aggravante, di natura soggettiva, può estendersi al concorrente che conosca lo scopo perseguito dal compartecipe, anche se non lo condivide.

Nel caso esaminato, i giudici avevano ricostruito un collegamento fra i sodalizi e la funzione del narcotraffico nel finanziamento del gruppo mafioso. La Cassazione richiama le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e i riscontri delle intercettazioni, senza assimilare automaticamente le due associazioni.

La verifica della responsabilità individuale

L'esito dei ricorsi non è uniforme: alcuni sono dichiarati inammissibili, altri rigettati, altri accolti con rinvio. Per una posizione, la Corte annulla sui punti relativi alla partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti e all'aggravante mafiosa, perché la motivazione non chiarisce il contributo concreto dell'imputato e la sua consapevolezza dei legami associativi.

Il contesto criminale, quindi, non sostituisce l'accertamento degli elementi riferibili alla singola persona. Il giudice del rinvio deve motivare specificamente anche sull'attribuibilità dell'aggravante.

Fonte

Cass. pen., sez. I, n. 3030/2023, testo disponibile su SentenzeWeb: motivazione, paragrafi 2.1 e 5.1–5.3, e dispositivo.

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