Aver nominato un difensore durante le indagini non dimostra automaticamente che l’imputato abbia conosciuto la successiva chiamata in giudizio, soprattutto se il professionista ha rinunciato prima di quel momento. È il chiarimento della Cassazione nella sentenza n. 47271 del 20 dicembre 2024, relativa al rigetto di una richiesta di rescissione del giudicato. La Corte ha disposto un nuovo esame della richiesta, senza concedere direttamente la rescissione.
La vicenda riguardava una condanna divenuta definitiva, pronunciata dopo un processo celebrato in assenza. Il condannato aveva chiesto la rescissione sostenendo di non aver conosciuto la celebrazione del giudizio. La Corte d’appello aveva respinto l’istanza valorizzando la conoscenza del procedimento e la nomina di un difensore di fiducia nella fase delle indagini.
Quel difensore aveva però rinunciato al mandato prima della chiamata in giudizio. Durante il processo l’interessato era stato assistito da un difensore d’ufficio, presso il quale erano stati notificati gli atti introduttivi. La Cassazione ha ritenuto insufficiente ricavare la conoscenza effettiva del processo dalla sola nomina precedente e dai rapporti tenuti durante le indagini.
La motivazione richiama l’esigenza di una conoscenza effettiva dell’accusa e della convocazione per il giudizio. La nomina del difensore e altri comportamenti dell’interessato devono essere valutati concretamente: non sostituiscono automaticamente la verifica della conoscenza dell’atto che introduce il processo.
La distinzione temporale è decisiva nella decisione. Un rapporto professionale nato nella fase preliminare e cessato prima della convocazione non consente, da solo, di presumere che la persona abbia saputo quando e dove si sarebbe celebrato il giudizio. Occorre ricostruire le notifiche, la successione degli incarichi difensivi e gli elementi effettivamente disponibili sulla conoscenza dell’interessato.
La Corte d’appello aveva ravvisato una rimproverabile noncuranza nella mancata prosecuzione dei contatti con il difensore. La Cassazione ha censurato questo passaggio, perché riferito a comportamenti precedenti alla chiamata in giudizio. Secondo il collegio, tali comportamenti non bastavano a far discendere automaticamente una conoscenza del processo o una colpevole ignoranza della sua celebrazione.
La sentenza dà conto anche di orientamenti differenti, che attribuivano maggiore rilievo all’onere dell’interessato di mantenere i rapporti con il difensore. Il collegio se ne discosta sulla base della distinzione tra procedimento nella fase delle indagini e successiva introduzione del giudizio. Il chiarimento riguarda questa concreta sequenza e non equivale a rendere sempre irrilevante la condotta dell’imputato.
La motivazione conferma infatti che occorre esaminare se la mancata conoscenza sia imputabile alla persona. Il rimedio non offre un accesso automatico a un nuovo processo a chi abbia volontariamente evitato di averne notizia. Ciò che viene escluso è il ricorso a presunzioni fondate soltanto sui fatti della precedente fase investigativa.
La Cassazione ha annullato l’ordinanza e rinviato alla Corte d’appello di Torino. Ha inoltre precisato che l’insufficienza delle allegazioni dell’interessato non impediva al giudice di disporre d’ufficio le integrazioni istruttorie necessarie per verificare la fondatezza della richiesta.
L’annullamento riguarda il provvedimento che aveva negato la rescissione. Non è un’assoluzione dalle accuse originarie e non stabilisce direttamente l’esito del successivo esame. La pronuncia mostra perché, nel valutare una richiesta di questo tipo, vadano distinti conoscenza delle indagini, conoscenza della convocazione e comportamento successivo della persona.
Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza 20 dicembre 2024, n. 47271, udienza 22 ottobre 2024.