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L’ordinanza n. 22294 del 7 agosto 2024 della prima sezione civile della Cassazione riguarda l’addebito della separazione per condotte violente di un coniuge.

Il caso e l’esito

Il Tribunale di Urbino aveva addebitato la separazione a entrambi i coniugi. La Corte d’appello di Ancona l’aveva invece addebitata al marito, ritenendo determinanti le sue violenze, e aveva riconosciuto un contributo di mantenimento alla moglie. La Cassazione ha rigettato il ricorso del marito.

Il principio richiamato

La Corte ribadisce che anche un singolo episodio di percosse, se provato, può giustificare l’addebito: la violenza fisica lede la pari dignità dei coniugi e può rendere intollerabile la convivenza. Per la sua gravità non va posta sullo stesso piano di condotte non omogenee del coniuge che la subisce.

Nella vicenda, la crisi dovuta alla precedente infedeltà della moglie era stata superata da una riconciliazione duratura. Le successive violenze erano state accertate attraverso più elementi probatori. Il richiamo del marito all’assoluzione nel procedimento per maltrattamenti non ha modificato l’esito del ricorso.

Il principio non sostituisce l’accertamento delle condotte: la decisione si fonda sulle prove e sulla motivazione dei giudici di merito.

Fonte: Cassazione civile, sezione I, ordinanza 7 agosto 2024, n. 22294 (trascrizione del testo su MisterLex).

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