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L’ordinanza n. 20507 del 24 luglio 2024 della prima sezione civile della Cassazione riguarda l’assegno di mantenimento nella separazione dopo un matrimonio di durata molto breve. Dall’unione non erano nati figli.

Il caso e il rinvio

La Corte d’appello di Trieste aveva confermato un assegno mensile di 3.000 euro alla moglie per il periodo considerato. Il matrimonio era stato celebrato nel dicembre 2016 e la moglie si era allontanata dalla casa coniugale nella primavera successiva.

La Cassazione ha accolto il motivo relativo alla durata del matrimonio, cassando la decisione su questo punto e rinviando alla Corte d’appello. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili.

La durata non è l’unico criterio

Una breve durata, da sola, non esclude il mantenimento se sussistono i presupposti dell’articolo 156 del codice civile. Può incidere sulla misura dell’assegno. Quando però il matrimonio è stato particolarmente breve e non si è instaurata un’effettiva comunione materiale e spirituale, tale circostanza può rilevare anche per escludere il diritto.

Il giudice di rinvio deve quindi verificare sia la spettanza sia l’importo del contributo alla luce della concreta vita coniugale. L’ordinanza non stabilisce che ogni matrimonio breve comporti la perdita dell’assegno, né revoca definitivamente il contributo nel caso esaminato.

Fonte: Cassazione civile, sezione I, ordinanza 24 luglio 2024, n. 20507 (copia del provvedimento in PDF).

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