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Chi contesta una vendita compiuta dal genitore perché nasconde una donazione lesiva della propria quota di legittima può avvalersi di testimoni e presunzioni. Deve però offrire elementi sufficienti a sostenere la simulazione: solo a questa condizione l’acquirente è tenuto a dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo. È il punto chiarito dalla Cassazione, seconda sezione civile, nell’ordinanza n. 23598 del 3 settembre 2024, che ha rigettato il ricorso contro l’accertamento di due vendite simulate.

Due vendite al fratello contestate dopo la morte della madre

La controversia riguardava due atti con cui una madre aveva trasferito a un figlio diritti su immobili. Il primo, stipulato nel 1979, aveva per oggetto la nuda proprietà di un appartamento; il secondo, del 1989, una quota di un terzo di un altro immobile. Dopo la morte della madre, l’altro figlio aveva sostenuto che le vendite nascondessero donazioni e che i trasferimenti avessero leso la sua quota riservata, avendo esaurito, secondo la sua prospettazione, il patrimonio materno.

Il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Bologna aveva invece accertato la simulazione delle vendite e dichiarato nulle le donazioni dissimulate per difetto di forma, poiché gli atti non erano stati redatti alla presenza di due testimoni. L’acquirente aveva impugnato questa decisione; la Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l’esito del giudizio d’appello.

La prova più ampia dipende dalla tutela della quota riservata

La posizione di chi impugna il contratto determina quali strumenti di prova possa utilizzare. L’ordinanza richiama il principio secondo cui il legittimario totalmente pretermesso, quando agisce per reintegrare la propria quota, contesta la simulazione come terzo rispetto al contratto. In questa situazione non incontra le limitazioni probatorie previste per le parti originarie dell’atto.

La protezione considerata dalla Corte comprende sia la riduzione della donazione nascosta, sia il recupero al patrimonio ereditario di un bene trasferito con un’alienazione simulata o con una donazione nulla per difetto di forma. Nel caso esaminato, la domanda era rivolta contro disposizioni lesive della legittima: da questa finalità derivava la possibilità di ricorrere alle prove consentite al terzo. Non basta quindi richiamare in astratto la parentela o la qualità di successore senza esaminare la domanda proposta.

Per il secondo rogito vi era anche una questione specifica: il figlio che aveva promosso la causa era intervenuto nel documento come rappresentante di una società. I giudici avevano tuttavia individuato tre negozi distinti nello stesso rogito e lo avevano ritenuto estraneo alla vendita contestata. La sua partecipazione al documento non equivaleva, in quella ricostruzione, alla partecipazione al singolo contratto impugnato.

Gli indizi vengono prima della prova del pagamento

L’ordinanza non pone sempre sull’acquirente l’onere di dimostrare il pagamento per il solo fatto che qualcuno contesti la vendita. Il terzo deve prima indicare indizi sufficienti della natura fittizia dell’operazione. La Corte collega questa regola agli articoli 2697 e 1417 del codice civile. Una volta soddisfatta tale condizione, spetta all’acquirente provare che il prezzo è stato realmente pagato.

La valutazione degli indizi compete al giudice di merito e deve essere complessiva. La motivazione richiama i requisiti di gravità, precisione e concordanza: non autorizza a considerare qualsiasi sospetto come una prova. Nella vicenda erano stati valutati lo stretto rapporto di parentela e la mancanza di prova del pagamento. Il rapporto familiare non viene presentato come una ragione che renda automaticamente simulate tutte le vendite tra parenti.

Perché la dichiarazione nel rogito non bastava

L’acquirente non può assolvere quell’onere affidandosi soltanto alla dichiarazione delle parti, contenuta nell’atto notarile, secondo cui il prezzo è stato versato. La Cassazione la considera, rispetto all’acquirente, una dichiarazione a proprio favore. Nel caso concreto non erano state ritenute sufficienti neppure le copie delle matrici degli assegni recanti annotazioni dello stesso acquirente.

La motivazione distingue così la dichiarazione di pagamento dalla prova del pagamento effettivo. Non afferma che ogni attestazione notarile sia priva di valore, né che qualsiasi documento relativo a un assegno sia inutilizzabile. Riferisce la valutazione compiuta sui documenti prodotti in quella causa. Anche una dichiarazione della madre che riconosceva la donazione, poi revocata, non era stata considerata decisiva dai giudici di merito.

Per valutare una controversia analoga occorre quindi ricostruire insieme il contenuto degli atti, la posizione di chi li contesta, gli elementi di simulazione e la documentazione dei pagamenti. È un esame che rientra nell’assistenza nelle controversie successorie: il risultato dipende dalle domande formulate e dalle prove disponibili, non dalla sola esistenza di una vendita tra familiari.

Fonte: Cassazione civile, sezione II, ordinanza 3 settembre 2024, n. 23598.

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