Nell’estradizione verso uno Stato estero, il pericolo di fuga deve essere concreto e attuale, ma va valutato in relazione al rischio che la persona si sottragga alla consegna. La Cassazione penale, con la sentenza n. 26647 del 2024, ha confermato il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere: i nuovi elementi familiari e abitativi prospettati dalla difesa non avevano superato le ragioni del rischio individuate dai giudici.
Il procedimento riguardava una persona detenuta in Italia in vista dell’estradizione richiesta dal Pakistan per procedere nei suoi confronti per un furto. La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza del 21 marzo 2024, aveva respinto l’istanza proposta ai sensi dell’articolo 718 del codice di procedura penale per ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare.
La difesa contestava soprattutto il giudizio sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche accompagnati dal controllo elettronico. Sosteneva che il rischio di allontanamento fosse stato ricavato da supposizioni e segnalava circostanze nuove rispetto all’applicazione della custodia: la presenza di un fratello in Italia e la disponibilità di due connazionali a ospitare l’interessato e a provvedere alle sue necessità.
La decisione n. 26647 è stata pronunciata dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione all’udienza del 30 maggio 2024 e depositata il 5 luglio 2024. La Corte d’appello aveva emesso il provvedimento impugnato; non è l’autorità che ha pronunciato questa sentenza.
La motivazione richiama l’articolo 714 del codice di procedura penale: nell’applicare misure coercitive a una persona richiesta in estradizione occorre considerare in particolare l’esigenza che questa non si sottragga all’eventuale consegna. Secondo la Corte, la presenza fisica dell’interessato nel territorio italiano è un presupposto del procedimento, che ha proprio lo scopo di consentire la consegna allo Stato richiedente.
Da questa finalità deriva una precisazione: i criteri elaborati per le misure cautelari nei procedimenti penali interni non si trasferiscono automaticamente alle misure adottate in un procedimento estradizionale. Il giudice deve tenere conto delle caratteristiche di quest’ultimo sia nel valutare il pericolo sia nello scegliere la misura.
Resta necessaria una previsione verificabile, fondata su circostanze oggettive della vita della persona. Il richiamo alla finalità della consegna non elimina quindi i requisiti di concretezza e attualità: indica il rischio rispetto al quale devono essere esaminati. Non basta descrivere in astratto la possibilità che qualcuno lasci l’Italia.
Nel caso esaminato, i giudici avevano attribuito rilievo alle specifiche modalità del viaggio con cui l’interessato era arrivato in Italia. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione individuasse una capacità e una determinazione effettive a spostarsi clandestinamente tra continenti, affrontando condizioni molto disagevoli e rischi elevati.
Su questi elementi era stata fondata la previsione che l’interessato potesse non rispettare le prescrizioni della misura domiciliare, anche con il controllo elettronico. La Corte d’appello aveva valutato le nuove disponibilità familiari e abitative, ma le aveva considerate insufficienti a ridurre quel rischio; la Cassazione non ha ravvisato una motivazione soltanto apparente.
La decisione riguarda dunque una valutazione individuale. Non afferma che qualsiasi ingresso irregolare dimostri automaticamente il pericolo di fuga, né che la disponibilità di un alloggio o di sostegno familiare sia sempre irrilevante. Il punto è il confronto tra gli elementi proposti per ottenere una misura diversa e le ragioni concrete della cautela già applicata.
La Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali. Ha precisato che, in questa sede, l’articolo 719 del codice di procedura penale consente il controllo per violazione di legge: la verifica svolta comprendeva quindi l’eventuale carattere apparente della motivazione. Non si trattava di un nuovo giudizio sul fatto contestato dall’autorità estera.
La sentenza esamina il mantenimento della misura cautelare, non concede essa stessa l’estradizione. Nel ricostruire l’ordinanza impugnata riferisce inoltre che il prospettato rischio di discriminazione religiosa era stato riservato alla valutazione della domanda estradizionale. Non contiene dunque un accertamento che escluda quel rischio.
Per valutare una richiesta di sostituzione, la lettura del provvedimento cautelare deve perciò precedere la raccolta dei documenti: occorre capire quali circostanze sorreggano il rischio e in che modo i nuovi elementi possano incidervi. La sola indicazione di un domicilio, in questa vicenda, non ha modificato la prognosi già formulata.
Fonte: Cassazione penale, sez. VI, sentenza 30 maggio 2024, depositata il 5 luglio 2024, n. 26647.