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Chi deve essere consegnato a un altro Stato in esecuzione di un mandato di arresto europeo può essere destinatario di una misura cautelare anche se è diventato irreperibile. La mancata reperibilità non dimostra, da sola, che la persona abbia lasciato l’Italia. Con la sentenza n. 30607 del 2024, la Cassazione ha annullato il diniego di una misura custodiale perché mancava la certezza dell’allontanamento dal territorio italiano, disponendo un nuovo giudizio.

La consegna era già stata disposta

La Corte d’appello di Bologna aveva disposto la consegna di una persona alle autorità giudiziarie rumene con una sentenza del 23 febbraio 2024. Divenuta irrevocabile la decisione, il Ministero della giustizia aveva fissato la consegna per il 17 maggio successivo. Il procuratore generale aveva chiesto l’applicazione di una misura cautelare custodiale per assicurarne l’esecuzione.

La Corte d’appello aveva respinto la richiesta con un’ordinanza del 28 maggio 2024, ritenendo che l’interessato non fosse più in Italia. Le informazioni disponibili erano però circoscritte: il datore di lavoro aveva riferito l’intenzione della persona di tornare in Romania; l’interessato, raggiunto telefonicamente, aveva dichiarato di essere rientrato nel proprio Paese, diventando poi non più rintracciabile.

Il procuratore generale aveva impugnato il diniego. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava quindi una misura destinata a rendere possibile una consegna già decisa, non l’emissione di un nuovo mandato di arresto europeo.

Irreperibilità e uscita dall’Italia sono fatti diversi

La Cassazione parte da un principio elaborato in materia di estradizione e applicabile anche al mandato di arresto europeo attraverso il richiamo contenuto nell’articolo 39, comma 1, della legge n. 69 del 2005. La presenza della persona nel territorio italiano costituisce il presupposto della richiesta di consegna rivolta all’Italia. Se è certo che la persona si è allontanata, il procedimento perde il suo oggetto tipico.

Questa certezza non coincide con l’impossibilità di rintracciare l’interessato. Anche la latitanza nel corso del procedimento non impedisce una decisione favorevole alla consegna quando non vi è prova che la persona abbia lasciato il territorio nazionale. La Corte applica lo stesso ragionamento alla fase in cui occorre eseguire la decisione già adottata.

Nel procedimento esaminato, le dichiarazioni dell’interessato non provavano con certezza l’uscita dall’Italia. Per la Cassazione, fino alla dimostrazione dell’allontanamento occorreva dare esecuzione alla consegna disposta. L’irreperibilità rendeva inoltre attuale l’interesse del procuratore generale a ottenere la misura cautelare richiesta.

Che cosa comporta l’annullamento con rinvio

La sentenza, pronunciata dalla sesta sezione penale all’udienza del 3 luglio 2024 e depositata il 25 luglio, accoglie il ricorso del procuratore generale. Il dispositivo annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo giudizio. Non dispone direttamente la custodia e non sostituisce il riesame affidato al giudice del rinvio.

Il principio riguarda il valore degli elementi dai quali si ricava la presenza o l’assenza della persona in Italia. Non introduce un automatismo per cui ogni irreperibilità comporterebbe una misura custodiale: impedisce di respingere la richiesta sulla sola supposizione che l’interessato sia all’estero. La verifica deve distinguere una dichiarazione di trasferimento dalla prova dell’effettivo allontanamento.

Per affrontare una contestazione di questo tipo occorre esaminare la decisione di consegna, gli atti delle ricerche e gli elementi utilizzati per ricostruire gli spostamenti. Sono questi i documenti che consentono di comprendere se il diniego poggia su un’assenza accertata o soltanto sulla mancata reperibilità, e di impostare la valutazione difensiva nel procedimento concreto.

Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza 25 luglio 2024, n. 30607.

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