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La richiesta di interrogatorio dopo l'avviso di conclusione delle indagini può essere inserita in una memoria difensiva, ma deve manifestare in modo chiaro e riconoscibile la volontà dell'indagato di essere interrogato. Non servono parole rituali né una collocazione obbligatoria nell'atto. Nella sentenza n. 28050 del 2024, la Cassazione ha però escluso che bastasse un inciso inserito in un ragionamento diretto a contestare l'accusa, considerando anche il contenuto complessivo delle richieste difensive.

Perché il giudizio era tornato al pubblico ministero

La vicenda riguardava una condanna per i reati previsti dagli articoli 474 e 648 del codice penale. La Corte d'appello di Salerno aveva annullato la sentenza di primo grado e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Aveva ritenuto che il decreto di citazione a giudizio fosse stato emesso senza effettuare l'interrogatorio richiesto dopo l'avviso di conclusione delle indagini.

La difesa aveva sollevato l'eccezione alla prima udienza dibattimentale, tra le questioni preliminari. Il Procuratore generale aveva impugnato la decisione d'appello: secondo il ricorso, la memoria non conteneva una richiesta esplicita e inequivocabile, ma una formulazione ambigua. Il problema sottoposto alla Cassazione era quindi se quello specifico scritto avesse fatto sorgere l'obbligo di procedere all'interrogatorio.

Una domanda chiara può stare anche nel corpo della memoria

La Corte richiama l'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale: se l'indagato chiede di essere sottoposto a interrogatorio, il pubblico ministero deve procedervi. La sentenza collega la violazione di questo obbligo a una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di difesa. La questione della validità della richiesta precede, dunque, quella delle conseguenze della sua mancata esecuzione.

Secondo la motivazione, l'istanza deve essere comprensibile come richiesta di interrogatorio, senza prestarsi a letture alternative. Una generica disponibilità a essere sentiti o a conferire con il pubblico ministero non coincide necessariamente con tale domanda. La Corte distingue inoltre la richiesta di presentarsi per rendere dichiarazioni da quella di essere interrogati: è alla seconda che ricollega l'obbligo di disporre l'atto.

La posizione della frase all'interno del documento, da sola, non decide la questione. La Cassazione conferma che il pubblico ministero deve esaminare la memoria e che nessuna norma impone di concentrare la richiesta in una sezione specifica. Un'istanza espressa chiaramente nel corpo dell'atto può quindi essere idonea, anche senza una formula prestabilita.

L'inciso sull'interrogatorio e le richieste finali

Nel documento esaminato, la difesa contestava la sussistenza della ricettazione. All'interno di un periodo dedicato alla condotta dell'indagato e alla prova del reato comparivano le parole «che chiede l'interrogatorio». Le richieste finali miravano all'archiviazione oppure alla modifica dell'imputazione provvisoria e non tornavano sulla necessità di interrogare l'indagato.

La Cassazione ha valutato insieme questi elementi. La domanda appariva come un inciso inatteso dentro un'argomentazione di contenuto diverso, mentre la parte conclusiva dell'atto sollecitava altri provvedimenti. Per la Corte mancava la chiarezza intesa anche come possibilità di riconoscere agevolmente la richiesta. Non è stata dunque affermata una regola secondo cui ogni istanza debba essere ripetuta nelle conclusioni: il rilievo riguarda la formulazione concreta e il contesto nel quale era inserita.

La motivazione richiama i doveri di lealtà del difensore e il divieto di abuso del processo. Precisa, allo stesso tempo, che tali principi non devono pregiudicare le facoltà e le garanzie riconosciute a tutela del diritto di difesa.

L'annullamento con rinvio e il controllo dell'atto difensivo

Esclusa la nullità del decreto di citazione e della pronuncia di primo grado, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio. La decisione è stata assunta il 14 giugno 2024 e depositata il 12 luglio 2024. L'esito riguarda il vizio processuale discusso: non va presentato come una nuova decisione definitiva sulla responsabilità penale.

Per chi prepara una memoria dopo la chiusura delle indagini, il controllo pratico ricavabile dalla pronuncia è preciso: rendere immediatamente distinguibile la richiesta di interrogatorio dalle argomentazioni sull'accusa e dalle eventuali richieste di archiviazione. La sola presenza della parola interrogatorio non risolve la verifica; occorre leggere l'atto nel suo insieme. Se si contesta un'omissione del pubblico ministero, la valutazione deve quindi partire dal testo effettivamente depositato e dalla sua capacità di esprimere quella volontà.

Fonte: Cassazione penale, sezione II, sentenza n. 28050, udienza 14 giugno 2024, deposito 12 luglio 2024.

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