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Se la difesa contesta il rispetto dei protocolli scientifici nell’analisi del DNA, il giudice deve esaminare quei rilievi prima di attribuire al risultato un valore indiziario. La Cassazione, con la sentenza n. 27813 dell’11 luglio 2024, ha annullato un’ordinanza cautelare proprio perché questo controllo era mancato. Non ha accertato definitivamente che tutte le violazioni denunciate fossero avvenute: ha rimesso tale verifica al Tribunale del riesame.

Il DNA su un mozzicone di sigaretta e le contestazioni difensive

Il procedimento riguardava una misura di custodia cautelare in carcere. Tra gli elementi discussi figurava il profilo genetico ricavato da un mozzicone di sigaretta trovato in un’autovettura sottratta. La difesa aveva sollevato questioni sulla raccolta del reperto, sulla sua conservazione, sulla quantità del materiale disponibile e sul metodo seguito nelle analisi.

In particolare, erano stati contestati il tempo trascorso tra raccolta e tipizzazione, la ricostruzione della catena di custodia e il trattamento dei risultati delle amplificazioni. Questi punti sono riportati nella sentenza come rilievi del ricorrente. La Cassazione ha censurato il mancato controllo da parte del Tribunale, senza trasformare automaticamente ogni obiezione in un fatto già dimostrato.

Affidabilità scientifica e utilizzabilità processuale vanno distinte

Un primo motivo di ricorso riguardava l’asserita irripetibilità dell’accertamento e le garanzie difensive. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: al momento della raccolta si procedeva contro ignoti e, secondo la ricostruzione del Tribunale, gli accertamenti erano ripetibili. La successiva identificazione dell’indagato non rendeva per questo inutilizzabili le attività già svolte.

Il motivo accolto riguardava invece il valore attribuibile al risultato genetico quando siano violate le regole scientifiche sulla formazione della prova. La distinzione evita di confondere una questione di garanzie processuali con quella dell’attendibilità del metodo. Non basta definire un risultato tecnicamente acquisito per considerarlo anche scientificamente affidabile.

La Corte ha scelto un orientamento e ha dato conto di quello diverso

La sentenza espone due indirizzi. Secondo quello seguito dal collegio, l’analisi comparativa svolta in violazione dei protocolli sulla repertazione, conservazione e ripetizione delle analisi perde la certezza necessaria per assumere una valenza indiziaria autonoma. Il risultato può essere apprezzato soltanto come eventuale conferma di altri elementi probatori.

La motivazione menziona anche un orientamento diverso, secondo il quale la contestazione dell’inosservanza dei protocolli non comporta inutilizzabilità se non si dimostra che la violazione abbia concretamente condizionato l’esito dell’esame. La Cassazione, in questa decisione, aderisce espressamente al primo indirizzo e spiega che l’affidabilità del dato dipende dal rispetto delle regole che ne presidiano la formazione.

Il principio non equivale quindi all’affermazione che ogni irregolarità denunciata faccia cadere l’intero processo. Occorre accertare che cosa sia realmente avvenuto nella raccolta e nell’analisi, e valutare il dato nel quadro probatorio complessivo.

Il nuovo esame riguardava la misura cautelare

La Cassazione ha annullato l’ordinanza e rinviato al Tribunale di Roma, competente per il riesame. Il giudice del rinvio doveva verificare se vi fossero state violazioni dei protocolli internazionali e quali fossero, applicando il criterio indicato dalla Corte. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti dalla decisività di quello accolto.

L’esito riguarda un provvedimento cautelare, non una sentenza definitiva di assoluzione o di condanna. Per la difesa, la decisione mostra il rilievo di contestazioni tecniche specifiche, collegate alle operazioni documentate sul reperto. Per valutarle occorre distinguere ciò che il consulente o la difesa sostengono, ciò che il giudice ha effettivamente accertato e ciò che resta da verificare.

Fonte: Cassazione penale, sezione II, sentenza 11 luglio 2024, n. 27813, udienza 20 giugno 2024.

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