Il figlio escluso dal testamento perché ha già ricevuto beni sufficienti a soddisfare la legittima può chiedere di continuare a coltivare i fondi familiari secondo l’art. 49 della legge n. 203 del 1982. Deve però dimostrare i requisiti richiesti per questa tutela agraria. Con la sentenza n. 19340 del 15 luglio 2024, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di proporre la domanda, senza attribuire direttamente al ricorrente il diritto di restare sui terreni: l’accertamento è stato rimesso alla Corte d’appello.
La controversia era nata dalla richiesta di una figlia di ottenere dal fratello il rilascio di un compendio agricolo che la madre le aveva lasciato per testamento. La madre aveva dichiarato di non attribuire nulla al figlio perché questi aveva già ricevuto in vita beni di valore superiore alla quota di legittima. Il fratello sosteneva invece di utilizzare gli immobili in forza di un contratto di affitto agrario e invocava anche la disciplina della continuazione dell’attività agricola dopo la morte del proprietario.
Dopo un primo passaggio in Cassazione, la Corte d’appello di Brescia aveva ritenuto non provata l’esistenza del contratto. Aveva inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 49 perché il figlio non era stato chiamato all’eredità dal testamento e non aveva esercitato l’azione di riduzione. Il problema sottoposto alla Cassazione riguardava quindi due titoli distinti per utilizzare i beni: un affitto già stipulato con la proprietaria e il rapporto previsto dalla legge per assicurare continuità alla coltivazione familiare.
La Cassazione ha respinto la lettura che subordinava la domanda agraria all’esercizio dell’azione di riduzione. Nel caso esaminato il figlio era menzionato nel testamento proprio per spiegare che quanto ricevuto in precedenza soddisfaceva già i suoi diritti. Non si trovava, dunque, nella stessa situazione di chi sia stato totalmente privato della quota riservata e debba ottenerne la reintegrazione.
Pretendere una precedente azione di riduzione avrebbe creato una contraddizione: il legittimario non avrebbe potuto esercitarla per mancanza di lesione, ma questa stessa circostanza gli avrebbe impedito di chiedere la tutela agraria. Per la Corte, la norma speciale deve essere letta tenendo conto del suo obiettivo: conservare l’integrità dell’azienda e la continuità dell’attività produttiva dopo la morte del proprietario.
Il principio riguarda il legittimario escluso dai benefici testamentari perché già soddisfatto in vita. Non equivale a dichiarare inefficace il testamento, né attribuisce una nuova quota di proprietà sui terreni lasciati ad altri. Consente di far esaminare una domanda relativa alla loro conduzione o coltivazione.
L’art. 49, come ricostruito nella sentenza, riguarda fondi rustici coltivati direttamente dal proprietario o dai suoi familiari. La tutela richiede che chi la invoca abbia esercitato e continui a esercitare sui fondi l’attività agricola al momento dell’apertura della successione, nella qualità richiesta dalla disposizione. Il solo rapporto di parentela con il defunto non basta.
In caso di contestazione, occorre provare la qualifica agricola e l’attività effettivamente svolta sui terreni. La decisione richiama, a questo riguardo, l’imprenditore agricolo professionale, il coltivatore diretto e i soggetti equiparati nei casi previsti dalla legge. Il rapporto può riguardare anche le porzioni comprese nelle quote degli altri coeredi, delle quali il beneficiario viene considerato affittuario.
Va tenuta distinta l’ipotesi in cui esista già un valido contratto agrario con il defunto: la sentenza ricorda che i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente. Nel caso concreto, però, quel contratto non era stato dimostrato. Per valutare la posizione del familiare è quindi necessario esaminare separatamente il testamento, le attribuzioni ricevute in vita, gli eventuali contratti e le prove della conduzione agricola. Sono profili da coordinare nell’assistenza per le controversie successorie.
La Cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, relativo all’art. 49, e ha rinviato alla Corte d’appello di Brescia, sezione specializzata agraria, in diversa composizione. I primi quattro motivi sono stati rigettati; gli ultimi tre sono rimasti assorbiti.
Il rinvio non costituisce un riconoscimento definitivo del diritto del figlio a condurre i fondi. Il giudice dovrà verificare le condizioni della tutela agraria che la precedente decisione aveva escluso senza esaminarle. La pronuncia apre questa verifica anche al legittimario già soddisfatto in vita, ma lascia a suo carico la prova dei presupposti necessari.
Fonte: Cassazione civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2024, n. 19340.