La cessione gratuita di una quota di cooperativa edilizia può realizzare una donazione indiretta dell’alloggio, ma chi ne chiede la collazione deve provarne i presupposti. Nell’ordinanza n. 15517 del 4 giugno 2024, la Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta relativa all’immobile: mancava la dimostrazione che il defunto avesse sostenuto tutti gli esborsi necessari per ottenerne l’assegnazione. Il solo subentro del figlio nella cooperativa non bastava a colmare questa lacuna.
La controversia nasceva dalla divisione di un’eredità. La vedova chiedeva che si tenesse conto anche dell’appartamento acquistato da un figlio del defunto, in comunione legale con la moglie, attraverso l’assegnazione da parte di una cooperativa edilizia.
Il padre era stato socio della cooperativa e aveva avuto la disponibilità dell’alloggio. Successivamente aveva comunicato il proprio recesso, chiedendo di poter cedere la quota al figlio; lo stesso giorno il figlio aveva presentato domanda di ammissione. L’annotazione del subentro nel libro dei soci era intervenuta anni dopo, quando il padre era già deceduto. A questa era seguita l’assegnazione definitiva dell’appartamento.
Secondo la ricorrente, tale successione di atti dimostrava che il padre avesse finanziato l’acquisto e quindi donato indirettamente l’immobile. I giudici di merito avevano invece ritenuto insufficiente la prova dei pagamenti: era documentata soltanto una specifica somma, riconosciuta ai fini della collazione, non il finanziamento dell’intera operazione.
La Cassazione richiama il principio per cui la cessione gratuita della quota, quando è finalizzata all’assegnazione dell’alloggio al cessionario, può integrare una donazione indiretta dell’immobile, soggetta alla collazione ai sensi dell’articolo 746 del codice civile. La quota esprime infatti un credito all’attribuzione dell’alloggio e non una semplice aspettativa.
Questo principio non consente però di ignorare ciò che accade tra il trasferimento della quota e l’assegnazione definitiva. La Corte sottolinea che, in quell’intervallo, possono intervenire circostanze rilevanti per stabilire chi abbia effettivamente sostenuto il costo necessario a conseguire la proprietà.
Occorre dunque accertare se la cessione sia stata lo strumento attraverso il quale il cessionario ha ricevuto gratuitamente l’immobile. Nel caso esaminato, il tema della collazione non poteva essere risolto limitandosi al valore nominale della quota o al fatto che il figlio fosse diventato socio: era controversa la prova dell’attribuzione liberale dell’alloggio.
La ragione decisiva del rigetto era la mancata dimostrazione che il padre avesse continuato personalmente a versare le somme necessarie per arrivare all’assegnazione definitiva. La Cassazione ribadisce che l’onere di provare la donazione indiretta spetta a chi ne invoca gli effetti: in questa vicenda, a chi chiedeva che l’immobile fosse considerato nella collazione.
La precedente qualità di socio del padre e la disponibilità dell’alloggio non sostituivano la prova degli esborsi. Neppure l’annotazione tardiva del subentro nel libro dei soci dimostrava, da sola, che sino a quel momento i pagamenti fossero necessariamente rimasti a carico del padre.
Sul punto, la Corte distingue la delibera di ammissione del nuovo socio dalla sua annotazione nel libro sociale. La ricorrente non aveva provato la data della delibera e non poteva identificarla automaticamente con quella dell’iscrizione. La motivazione considera inoltre possibile, come argomento per confutare la ricostruzione proposta, che padre e figlio avessero regolato diversamente tra loro il pagamento degli oneri in vista del subentro; non afferma che un simile accordo fosse stato accertato.
La decisione indica quali aspetti della vicenda devono essere documentati: il contenuto della cessione o del recesso, le regole statutarie rilevanti, la delibera di ammissione, gli atti di assegnazione e i versamenti effettuati nel periodo intermedio. Il confronto tra questi elementi serve a verificare chi abbia sostenuto economicamente l’acquisto e quale attribuzione gratuita sia stata realizzata.
Nel procedimento era stata discussa anche una richiesta di esibizione di documenti alla cooperativa. La ricorrente sosteneva che i giudici ne avessero erroneamente negato la presentazione. La Cassazione ha ritenuto che l’errore percettivo così prospettato dovesse essere fatto valere, ricorrendone le condizioni, attraverso la revocazione, non mediante quel motivo di ricorso per cassazione.
Il ricorso è stato quindi rigettato. La conclusione non esclude che una quota di cooperativa possa essere impiegata per una donazione indiretta immobiliare: chiarisce che questa qualificazione richiede una prova concreta dell’operazione e del suo finanziamento, che nel caso deciso era mancata.
Fonte: Cassazione civile, sezione II, ordinanza 4 giugno 2024, n. 15517, ricostruzione della controversia, paragrafi 3.1–4 e dispositivo.