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Il genitore può chiedere il contributo per il figlio maggiorenne che studia fuori sede anche senza una coabitazione quotidiana. Occorre però verificare che la casa genitoriale resti un riferimento stabile, con ritorni sistematici, e che quel genitore provveda materialmente al sostentamento del figlio. La questione riguarda il mantenimento del figlio, distinto dall’assegno divorzile destinato all’ex coniuge.

Il versamento diretto al figlio e la richiesta del genitore

L’articolo 337-septies del codice civile consente al giudice, valutate le circostanze, di disporre un assegno periodico per i figli maggiorenni non indipendenti economicamente. Il pagamento avviene direttamente all’avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice. La norma richiede quindi di distinguere il diritto al sostegno economico dalle modalità con cui il contributo viene corrisposto.

La Rassegna ufficiale della Cassazione riporta, per Cass. 17380/2020, una legittimazione del genitore convivente concorrente con quella del figlio: il primo agisce in ragione dei doveri che continua ad assolvere, il secondo in quanto titolare del diritto al mantenimento. Il raggiungimento della maggiore età non rende dunque, da solo, irrilevante la posizione del genitore che continua a sostenerne le esigenze.

Studiare altrove non equivale a interrompere ogni convivenza

La massima ufficiale di Cass. 29977/2020 affronta precisamente la richiesta di aumento del contributo presentata dal genitore di un maggiorenne non ancora autosufficiente, allontanatosi per studio e che non aveva formulato un’autonoma domanda giudiziale. La legittimazione del genitore può persistere se la casa rimane un riferimento stabile e quel genitore anticipa le spese necessarie nella sede di studio.

Il criterio non è quindi soltanto il numero di giorni trascorsi sotto lo stesso tetto. Deve emergere un rapporto concreto di riferimento abitativo e di sostegno materiale. Questo principio non consente di affermare che qualunque aiuto economico, oppure un semplice legame affettivo, basti a legittimare il genitore: le condizioni indicate dalla massima vanno accertate insieme. Né la decisione riconosce indistintamente la stessa posizione a entrambi i genitori.

Quali elementi documentare quando si discute del destinatario

Per impostare la verifica è utile ricostruire separatamente l’organizzazione abitativa e i flussi economici. Si tratta di indicazioni pratiche ricavate dai presupposti del principio, non di un elenco legale di prove obbligatorie. Possono essere pertinenti:

  • la ragione del soggiorno fuori sede e la continuità del percorso di studio;
  • le modalità effettive dei rientri nella casa genitoriale;
  • i pagamenti per alloggio, tasse e altre esigenze del figlio, con indicazione di chi li sostiene;
  • il contenuto del provvedimento vigente e l’eventuale domanda giudiziale autonoma del maggiorenne.

Il solo certificato di residenza non descrive tutti questi aspetti. Anche un bonifico, isolatamente considerato, documenta un pagamento ma non necessariamente l’intera organizzazione del sostegno. La ricostruzione deve consentire di verificare sia il ruolo del genitore richiedente sia la posizione autonoma del figlio.

Chi può chiedere il contributo e quanto spetta sono questioni diverse

Accertare la legittimazione del genitore non risolve automaticamente né la permanenza del diritto al mantenimento né l’importo. L’articolo 337-septies richiede la non indipendenza economica e una valutazione delle circostanze. Non basta dunque invocare il trasferimento universitario per ottenere qualsiasi aumento richiesto.

Per la misura del contributo, l’articolo 337-ter indica la proporzione rispetto ai redditi e considera esigenze attuali, precedente tenore di vita, permanenze, risorse di entrambi e valore dei compiti domestici e di cura. La Rassegna 2020, richiamando Cass. 19299/2020, conferma anche per i figli non autosufficienti la necessità di confrontare i redditi dei genitori e considerare esigenze e tenore di vita del figlio. Documentare il maggiore costo dello studio serve pertanto a una valutazione complessiva, distinta dalla prova di chi sia legittimato a domandare il contributo.

Nota sulle fonti: questa versione utilizza le norme e le massime ufficiali elencate sotto. Non ricostruisce fatti, motivazione o esito dell’ordinanza 30179/2024 citata nella versione precedente, il cui testo su SentenzeWeb risulta in fase di oscuramento.

Fonte: Cassazione, Rassegna della giurisprudenza di legittimità 2020, settore civile, pagina 99: Cass. 29977/2020, 17380/2020 e 19299/2020.

Fonte: Codice civile, articolo 337-septies, testo vigente consultato il 16 ottobre 2026.

Fonte: Codice civile, articolo 337-ter, testo vigente consultato il 16 ottobre 2026.

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