La destinazione di una sostanza stupefacente all’uso personale o allo spaccio può essere ricavata anche da indizi, purché il ragionamento sia rigoroso e fondato su corrette massime di esperienza. Una volta compiuta questa valutazione, la Cassazione non sostituisce il proprio giudizio sui fatti a quello del giudice di merito. La sentenza n. 24651 del 2023 collega il limite del controllo di legittimità alla presenza di una motivazione immune da manifesta illogicità.
La prima delle due massime ufficiali dedicate alla pronuncia riguarda la prova. La Corte ammette che la destinazione all’uso personale, così come quella allo spaccio, possa essere desunta da elementi o dati indiziari. Non limita quindi l’accertamento a una particolare categoria di prove.
Questo non rende sufficiente qualsiasi sospetto. Il passaggio dagli elementi disponibili alla conclusione deve rispettare rigore, univocità e certezza. Inoltre, il procedimento logico deve poggiare su corrette massime di esperienza: il collegamento fra un dato e la destinazione della sostanza richiede una spiegazione, non una semplice affermazione.
La massima non stabilisce una soglia quantitativa che consenta, da sola e in ogni caso, di distinguere uso personale e spaccio. Non offre neppure un elenco automatico di circostanze decisive. Il suo oggetto è il metodo con cui il giudice ricava la destinazione della sostanza dagli elementi disponibili nel singolo procedimento.
La seconda massima precisa che affermare, negare o esprimere un dubbio sulla finalità di cessione a terzi costituisce un giudizio di fatto. La distinzione interessa chi intende contestare una decisione: la ricostruzione della destinazione della sostanza e il controllo sulla correttezza logica della motivazione sono due piani diversi.
Secondo il principio pubblicato, tale valutazione si sottrae al sindacato di legittimità quando è sostenuta da una motivazione immune da manifesta illogicità, risultante dal testo della sentenza. Per il punto esaminato, proporre una diversa lettura dei fatti non equivale dunque a dimostrare il vizio della motivazione.
Il limite opera rispetto alla valutazione concretamente svolta, anche quando questa neghi la finalità di cessione o esprima un dubbio. La regola non riguarda soltanto le decisioni sfavorevoli all’imputato e non trasforma ogni conclusione del giudice di merito in una conclusione automaticamente insindacabile: resta la condizione relativa alla tenuta logica del ragionamento.
La lettura congiunta delle due massime suggerisce di separare gli elementi utilizzati dal giudice dal percorso attraverso cui sono stati interpretati. Occorre individuare quali dati sostengano la destinazione della sostanza e quale collegamento la motivazione costruisca fra quei dati e la conclusione raggiunta. Solo dopo è possibile esaminare la specifica critica al ragionamento.
Questa indicazione non anticipa l’esito di un ricorso e non sostituisce l’esame degli atti. Evita però di confondere il dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti con la questione, diversa, della manifesta illogicità descritta dalla Corte.
La decisione è della terza sezione penale, pronunciata all’udienza del 22 febbraio 2023 e depositata l’8 giugno 2023. La scheda ufficiale registra il rigetto rispetto alla pronuncia della Corte d’appello di Palermo del 13 aprile 2022. Questo articolo illustra le due massime ufficiali: l’integrale su SentenzeWeb risulta in valutazione per oscuramento e non viene utilizzato per ricostruire ulteriori fatti del procedimento.