Il denaro trovato insieme alla droga non può essere confiscato come profitto della sola detenzione senza dimostrare il collegamento con il reato contestato. La sentenza 14095/2024 della Cassazione chiarisce però che l’assenza di quel collegamento non comportava, nel caso esaminato, la restituzione immediata: il tribunale doveva verificare i diversi presupposti della confisca per sproporzione, estesa nel 2023 anche al fatto di lieve entità.
Il Tribunale di Milano aveva applicato la pena concordata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti. Aveva inoltre confiscato 1.025 euro sequestrati all’imputato, richiamando la sua ammissione che il denaro provenisse da attività di spaccio.
La difesa contestava la confisca perché l’imputazione riguardava la detenzione, non precedenti vendite. Anche ammettendo che quelle somme provenissero da cessioni anteriori, non sarebbero state il profitto della specifica condotta per cui era stata applicata la pena. Il ricorso investiva la statuizione patrimoniale, rimasta fuori dall’accordo.
La Corte ha ritenuto ammissibile il controllo sulla confisca non oggetto di pattuizione. Nel merito ha distinto il profitto direttamente collegato al reato da somme eventualmente riconducibili ad altre condotte. Per la confisca fondata sull’articolo 240 del codice penale e sulla disposizione richiamata del testo unico, occorre quel nesso di derivazione.
La mera detenzione della droga non produce il ricavato delle vendite precedenti. Se queste ultime non rientrano nella contestazione, il denaro non può essere acquisito come profitto del fatto giudicato soltanto perché viene indicato come proveniente dallo spaccio. Su questa base la motivazione del tribunale non poteva sostenere la misura adottata.
La Cassazione ha però considerato anche la modifica dell’articolo 85-bis introdotta nel 2023. Nella disciplina esaminata dalla sentenza, il rinvio alla confisca dell’articolo 240-bis comprendeva ormai anche il reato di lieve entità. Questa forma di confisca si fonda su presupposti diversi dalla derivazione diretta del profitto.
La motivazione richiama la condanna o il patteggiamento per un reato incluso nell’ambito della disposizione, la disponibilità di ricchezza sproporzionata rispetto al reddito o all’attività economica e la mancata giustificazione credibile della provenienza. Richiama inoltre il criterio della ragionevolezza temporale tra acquisto e reato. Non basta quindi sostituire l’etichetta della misura senza compiere l’accertamento richiesto.
Quanto al tempo, la Corte qualifica quella confisca come misura di sicurezza patrimoniale e considera la legge vigente al momento della decisione di primo grado. Nel procedimento esaminato la sentenza era dell’11 gennaio 2024, successiva alla modifica, benché il fatto contestato risalisse al 2020. Il ragionamento è distinto da quello sulle confische aventi natura sanzionatoria, per le quali la motivazione richiama il divieto di retroattività.
Il procuratore generale aveva chiesto di revocare la confisca senza rinvio. La Corte ha invece annullato soltanto la statuizione relativa al denaro e rimesso la questione al Tribunale di Milano, in diversa composizione. Il nuovo giudizio doveva valutare la sorte delle somme secondo i principi indicati.
La decisione non conferma dunque la confisca originaria, ma nemmeno ordina la restituzione automatica. Per valutarne la portata occorre tenere distinti il reato effettivamente contestato, il tipo di confisca applicato, gli elementi patrimoniali e la disciplina temporale. Sono verifiche diverse, che la presenza contemporanea di droga e denaro non rende superflue.
Fonte: Cassazione penale, sezione IV, sentenza 8 aprile 2024, n. 14095.