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Nella sentenza n. 50237 del 15 dicembre 2023, la Cassazione ha escluso che il solo analfabetismo allegato giustificasse la mancata conoscenza del processo, dopo la consegna personale di atti riferiti anche alla fase del giudizio. Il chiarimento riguarda una richiesta di rescissione soggetta alla disciplina anteriore alla riforma Cartabia. Non stabilisce che qualsiasi notifica formalmente valida dimostri automaticamente la conoscenza effettiva del processo.

La disciplina applicabile era quella precedente alla riforma

La richiesta riguardava una condanna divenuta irrevocabile nell’ottobre 2022, prima dell’entrata in vigore della riforma il 30 dicembre dello stesso anno. La Corte ha quindi applicato le disposizioni allora vigenti sul giudizio in assenza e sulla rescissione del giudicato.

Questa delimitazione è rilevante perché la stessa sentenza distingue le formalità previste nei diversi testi normativi. Il criterio utilizzato nel procedimento non va presentato come una descrizione indifferenziata di tutte le regole successive sulle notificazioni e sul processo in assenza.

L’avviso sulle indagini non era l’unico atto ricevuto

La Corte d’appello aveva valorizzato la consegna a mani proprie dell’avviso di conclusione delle indagini e, soprattutto, quella del verbale di rinvio di un’udienza dibattimentale. Quest’ultimo riportava i riferimenti del procedimento e il nome del difensore d’ufficio.

La Cassazione precisa che la sola conoscenza degli atti preliminari non è sufficiente: la verifica deve riguardare la chiamata in giudizio. Nel procedimento concreto, tuttavia, dopo i dubbi sulla prima notifica il giudice aveva rinviato l’udienza e disposto una nuova notificazione personale del verbale. Era questo ulteriore passaggio, riferito al processo già instaurato, a sostenere la valutazione della conoscenza.

La decisione non si fonda quindi sulla semplice elezione di domicilio o sull’esistenza astratta di una notifica. Considera la successione concreta degli atti e la loro ricezione personale.

Il limite della deduzione fondata soltanto sull’analfabetismo

La difesa sosteneva che l’interessato non avesse compreso il contenuto degli atti perché non sapeva leggere l’italiano, distinguendo questa condizione dalla comprensione della lingua parlata. La Cassazione ha ritenuto che, nelle circostanze ricostruite, tale allegazione non dimostrasse un’ignoranza incolpevole del processo.

La motivazione valorizza la ripetuta ricezione personale delle notifiche e la mancata attivazione per comprenderne il significato. Rileva inoltre che la difficoltà di lettura non era stata eccepita al momento della ricezione. Sono elementi della valutazione concreta compiuta dal collegio, non una dichiarazione di irrilevanza generale delle condizioni personali dell’imputato.

La Corte distingue espressamente la diversa situazione di chi non possa prendere consapevolezza degli atti per un’incapacità documentata. Il principio va perciò letto insieme ai suoi limiti, senza equiparare difficoltà di lettura, mancata conoscenza del giudizio e ogni possibile causa di incapacità.

Rescissione e nullità degli atti rispondono a questioni diverse

La difesa contestava anche la presenza degli avvisi sulle facoltà processuali. La Cassazione ha distinto questo profilo dalla verifica richiesta per la rescissione: una volta accertata la conoscenza del processo, o esclusa l’incolpevolezza della sua ignoranza, eventuali vizi degli avvisi attengono al diverso tema delle nullità da far valere con i rimedi appropriati.

Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali. La decisione lascia fermo il diniego della rescissione in quella vicenda. Per comprenderne la portata occorre considerare insieme il regime temporale applicato, gli atti effettivamente ricevuti e le circostanze documentate sulla possibilità di comprenderne il significato.

Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza 15 dicembre 2023, n. 50237, udienza 12 ottobre 2023.

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