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La revisione di una condanna per abuso edilizio non può basarsi sulla presunta condonabilità di una sola porzione dell'edificio, quando quella parte è stata assorbita da ulteriori opere abusive. È il limite chiarito dalla Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 14631, depositata il 9 aprile 2024. La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro il rigetto della revisione: le prove riferite alla situazione precedente al 31 marzo 2003 non superavano la successiva trasformazione dell'immobile, proseguita fino al 2004.

Le prove sulla costruzione precedente al termine del condono

La vicenda riguardava una condanna divenuta irrevocabile per reati edilizi, paesaggistici e violazione di sigilli. I condannati avevano chiesto la revisione sostenendo, tra l'altro, che le costruzioni fossero anteriori al termine del condono del 2003 e che l'area non fosse soggetta ai vincoli considerati nel processo.

A sostegno della richiesta erano stati presentati documenti storici, fotografie e consulenze tecniche. La Corte d'appello di Roma aveva ammesso l'esame delle nuove prove e disposto una perizia. Il perito aveva concluso che si trattava di nuove costruzioni iniziate dopo il 23 giugno 2003, collocate in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, senza ruderi preesistenti.

La Cassazione ha individuato un ostacolo ulteriore, decisivo anche rispetto alle contestazioni difensive sulla perizia: la condanna comprendeva la realizzazione e la prosecuzione delle opere fino all'autunno del 2004. L'istanza concentrava invece la dimostrazione della condonabilità su una fase precedente dell'edificio.

Perché l'edificio non poteva essere diviso in frazioni temporali

Il punto centrale della motivazione è il rapporto tra la porzione che si assumeva ultimata entro il 31 marzo 2003 e il fabbricato risultante dai lavori successivi. Per la Corte, nel fatto oggetto della condanna quella porzione aveva perso la propria individualità: era stata superata e assorbita dalle nuove opere eseguite senza titolo.

La sanatoria invocata avrebbe quindi riguardato una configurazione dell'immobile diversa da quella per la quale era intervenuta la condanna. Non bastava provare l'esistenza di una parte più antica per ottenere la revisione relativa a un fatto edilizio considerato unitariamente. La Corte rileva inoltre che non era stata chiesta la revisione della condanna per le opere successive.

La decisione non esclude ogni possibilità di revisione in materia edilizia. La motivazione richiama, come ipotesi diversa, nuove certificazioni capaci di dimostrare la perfetta identità tra l'immobile abusivo e quello oggetto di un provvedimento di sanatoria, quando tale identità era stata negata dal giudice della condanna. Il limite esaminato dalla sentenza riguarda dunque la revisione fondata su una porzione ormai incorporata in un edificio trasformato.

Il completamento funzionale non giustificava le trasformazioni

La Cassazione ha distinto anche il completamento funzionale di un'opera dalla sua trasformazione sostanziale. Nel quadro del condono considerato, la procedura richiamata dall'articolo 35, comma 13, della legge n. 47 del 1985 consentiva, a determinate condizioni, di completare le opere oggetto della domanda.

Quella possibilità non permetteva però di realizzare un edificio completamente diverso da quello condonabile. Nella vicenda esaminata, i lavori erano proseguiti anche prima della presentazione della domanda e avevano oltrepassato il semplice completamento funzionale. I ricorrenti non avevano inoltre allegato elementi a sostegno della legittimità della prosecuzione dei lavori dopo la domanda.

Che cosa controllare prima di chiedere la revisione

La lettura della sentenza impone anzitutto di confrontare il fatto descritto nella condanna irrevocabile con l'oggetto delle nuove prove. Occorre ricostruire quali opere siano state giudicate, quando siano state eseguite e se la documentazione invocata riguardi proprio l'immobile risultante da quegli interventi.

Fotografie storiche e consulenze sulla data di una parte della costruzione possono lasciare irrisolto il problema delle trasformazioni successive. Vanno quindi esaminati insieme la sentenza di condanna, gli accertamenti sui lavori e gli eventuali provvedimenti di sanatoria: la verifica richiesta dalla Corte riguarda la corrispondenza concreta tra le opere.

L'esito di questo giudizio è stato l'inammissibilità dei ricorsi, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende. La pronuncia non ha riaperto il giudizio sulla condanna.

Fonte: Cassazione penale, sezione III, sentenza 11 gennaio 2024, depositata il 9 aprile 2024, n. 14631.

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