Lo sgombero di un immobile sottoposto a sequestro preventivo deve rispettare il principio di proporzionalità: occorre verificare se le finalità cautelari possano essere raggiunte con modalità meno gravose. Questo controllo non consente però al giudice di riaprire d'ufficio la valutazione dei presupposti del sequestro. La Cassazione penale, nella sentenza n. 15637 del 2024, distingue il controllo sulle modalità di esecuzione dalla contestazione del vincolo e richiede di considerare anche il concreto aggravio del carico urbanistico.
La controversia riguardava gli appartamenti di un complesso edilizio sottoposto a sequestro preventivo. Il pubblico ministero aveva disposto lo sgombero; il giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata, intervenendo in sede esecutiva, ne aveva sospeso l'attuazione fino alla definitività della sentenza.
Dopo un primo passaggio in Cassazione e l'esame dell'opposizione del pubblico ministero, il giudice aveva mantenuto la sospensione e nominato un amministratore giudiziario. La soluzione era stata motivata richiamando, tra l'altro, le esigenze abitative degli occupanti e la necessità di contemperarle con quelle cautelari. Nel complesso risultavano insediati trentotto nuclei familiari.
Il pubblico ministero ha impugnato questa decisione. La terza sezione penale, con la sentenza depositata il 16 aprile 2024, ha annullato l'ordinanza e disposto un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata, affidato a un giudice diverso. L'esito non è stato quindi la conferma della sospensione dello sgombero.
La Corte precisa che, nel procedimento esaminato, l'esistenza e la validità del sequestro erano ormai incontestate. La questione riguardava l'indispensabilità dello sgombero come modalità di attuazione della misura.
La decisione attribuisce al pubblico ministero il compito di eseguire il sequestro e di disporre lo sgombero. Chi subisce l'esecuzione può però rivolgersi al giudice per ottenere un controllo sulla legittimità delle modalità utilizzate. In questo ambito il giudice verifica se l'allontanamento degli occupanti sia concretamente indispensabile oppure se altre soluzioni consentano di realizzare le medesime finalità cautelari.
È un controllo diverso da quello sulla sussistenza del reato ipotizzato e del pericolo che giustifica la misura. Le contestazioni rivolte a questi presupposti richiedono gli specifici rimedi previsti dall'ordinamento. Il principio di proporzionalità non permette di sovrapporre i due piani né di rivalutare d'ufficio il pericolo cautelare nell'esame delle modalità esecutive.
La sentenza riconosce il rilievo del diritto all'abitazione, ma censura una motivazione che lo considera prevalente senza confrontarlo con le opposte esigenze cautelari. Una misura meno gravosa deve essere anche idonea a evitare le conseguenze che il sequestro mira a impedire.
Nel caso concreto mancava una valutazione del carico urbanistico derivante dall'occupazione del complesso. Con questa espressione la Corte indica la domanda di infrastrutture e servizi collettivi generata dall'insediamento: strade, fognature, acqua e altre opere necessarie in relazione al numero degli abitanti e alle attività svolte.
Il completamento della costruzione non rende automaticamente irrilevante questo profilo. L'utilizzo di un immobile abusivo può continuare a produrre conseguenze sul regolare assetto del territorio anche dopo l'ultimazione dei lavori. Occorre quindi valutare l'aggravio concreto, con una motivazione riferita alla situazione dell'edificio, anziché limitarsi a osservare che l'attività edilizia è terminata.
La nomina dell'amministratore giudiziario, incaricato di sorvegliare il vincolo e impedire modifiche alla struttura, non rispondeva da sola alla questione. Il giudice avrebbe dovuto spiegare come quella soluzione potesse fronteggiare un aggravio eventualmente derivante proprio dalla permanenza degli occupanti.
La pronuncia non stabilisce che ogni immobile sequestrato debba essere sgomberato. Richiede una verifica dell'indispensabilità dello sgombero rispetto agli obiettivi della specifica misura e una spiegazione dell'efficacia delle eventuali alternative.
La distinzione orienta anche le contestazioni difensive: opporsi al modo in cui il sequestro viene eseguito richiede di chiarire perché le finalità cautelari possano essere soddisfatte diversamente. Contestare invece la permanenza del vincolo implica una diversa domanda al giudice. Confondere questi oggetti rischia di lasciare senza risposta il problema effettivamente posto dall'esecuzione.
Nel caso esaminato la Cassazione non ha neppure accertato in via definitiva la buona o mala fede degli occupanti. Le circostanze addotte dal pubblico ministero sul loro titolo e sul momento dell'insediamento non risultavano dagli atti disponibili alla Corte. Il rinvio imponeva dunque un nuovo esame dei punti censurati, senza trasformare le allegazioni delle parti in fatti già accertati.
Fonte: Cassazione penale, sez. III, sentenza 16 aprile 2024, n. 15637, udienza 13 marzo 2024.