Confisca, Curatela Fallimentare e Azione Revocatoria: La Cassazione e la Sentenza 19469/2025

Il panorama giuridico italiano è costantemente animato da pronunce che delineano i confini tra diverse branche del diritto, spesso chiamate a confrontarsi su questioni di primaria importanza. Una di queste intersezioni, particolarmente complessa e delicata, riguarda il rapporto tra le misure di prevenzione patrimoniali – strumenti volti a sottrarre beni alla disponibilità di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica – l'azione revocatoria ordinaria e le procedure concorsuali, in particolare il fallimento. In questo contesto si inserisce la recente sentenza n. 19469, depositata il 26 maggio 2025 dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. G. D. A. e relata dal Dott. B. P. R., che offre chiarimenti fondamentali.

Il Caso al Vaglio della Suprema Corte: Tra Sequestro, Confisca e Revocatoria

La questione esaminata dalla Cassazione trae origine da un procedimento che ha visto coinvolta la S. F. S.r.l. L'essenza del contenzioso ruotava attorno all'opponibilità di una sentenza di revocatoria ordinaria, emessa dopo la confisca di un bene, nei confronti di una curatela fallimentare. Quest'ultima, pur ammessa al passivo di una procedura di prevenzione patrimoniale, non era mai stata chiamata a intervenire nel procedimento di prevenzione che si era concluso con la confisca del bene. La curatela si era limitata a proseguire il giudizio civile fino all'accoglimento dell'azione revocatoria, con l'intento di recuperare il bene per la massa fallimentare.

La Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale di Roma dell'11 novembre 2024, aveva respinto le argomentazioni della curatela. La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale decisione, affrontando la questione cruciale della prevalenza tra le statuizioni del giudice della prevenzione e quelle del giudice civile in materia di azione revocatoria.

La Massima della Cassazione e il Ruolo del Giudice della Prevenzione

La Suprema Corte, con la sentenza n. 19469/2025, ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio di diritto di grande rilevanza. Ecco la massima che riassume il fulcro della decisione:

In tema di misure di prevenzione, alla curatela fallimentare ammessa al passivo di una procedura di prevenzione patrimoniale, mai chiamata a intervenire nel relativo procedimento definito con la confisca di un bene sequestrato dopo la trascrizione della domanda di revocatoria e limitatasi, pertanto, a proseguire nel giudizio civile fino all'accoglimento dell'azione, non è opponibile la sentenza di revocatoria ordinaria emessa dopo la confisca, essendo il solo giudice della prevenzione funzionalmente competente a verificare i diritti alla stessa opponibili. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'avvento del sequestro e della successiva confisca rende indifferente, in assenza di una valutazione di segno contrario del giudice della prevenzione, l'accoglimento della domanda di revocatoria, né comporta la retroazione del bene).

Questo significa che, una volta intervenuta la confisca in un procedimento di prevenzione, la sentenza di revocatoria ordinaria, anche se ottenuta successivamente dalla curatela fallimentare, non può essere opposta per recuperare il bene. La Cassazione ribadisce che il giudice della prevenzione è l'unico organo funzionalmente competente a valutare i diritti che possono essere fatti valere sui beni oggetto di confisca. L'avvento del sequestro e della successiva confisca rende, di fatto, irrilevante l'accoglimento della domanda di revocatoria, a meno che non vi sia una specifica valutazione in senso contrario da parte del giudice della prevenzione. Il bene, una volta confiscato, non retrocede alla disponibilità del soggetto o della massa fallimentare per effetto di una sentenza revocatoria civile.

Il Contesto Normativo: Il Codice Antimafia e la Tutela dei Terzi

La decisione si fonda sul quadro normativo delineato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il cosiddetto “Codice Antimafia”, in particolare dagli articoli 54, 55 comma 3, 59 e 61. Questi articoli regolano le procedure di prevenzione patrimoniale, il sequestro, la confisca e le modalità di tutela dei terzi. Il Codice Antimafia prevede un meccanismo specifico per la verifica dei diritti di credito e reali vantati da terzi sui beni sequestrati e confiscati, attribuendo al giudice della prevenzione la competenza esclusiva per tale valutazione. L'obiettivo è duplice:

  • Garantire l'efficacia delle misure di prevenzione nella lotta alla criminalità organizzata.
  • Assicurare che i diritti dei terzi siano esaminati in un contesto che tenga conto delle specificità della procedura di prevenzione, evitando conflitti di giurisdizione o pronunce contrastanti.

La Corte ha così ribadito che l'azione revocatoria, pur essendo un legittimo strumento di tutela per i creditori nel diritto civile e fallimentare, non può superare la forza ablatoria della confisca di prevenzione, che ha una sua autonoma e preminente funzione pubblicistica.

Conclusioni: Un Equilibrio Necessario tra Tutela Patrimoniale e Diritto Fallimentare

La sentenza n. 19469/2025 della Cassazione rappresenta un punto fermo nella complessa interazione tra le misure di prevenzione patrimoniali e il diritto fallimentare. Essa chiarisce che la preminenza della confisca di prevenzione, una volta divenuta definitiva, prevale sulle successive pronunce di revocatoria ordinaria, qualora la curatela non abbia partecipato attivamente al procedimento di prevenzione per far valere le proprie ragioni dinanzi al giudice competente. Questo principio rafforza l'idea che la tutela dei terzi sui beni oggetto di misure di prevenzione debba essere esercitata all'interno del procedimento di prevenzione stesso, dinanzi al suo giudice naturale. Per i professionisti del diritto e per le aziende, questa pronuncia sottolinea l'importanza di un'attenta valutazione delle procedure e delle tempistiche per la tutela dei propri diritti in contesti che coinvolgono misure di prevenzione patrimoniale, evidenziando la necessità di un approccio integrato e tempestivo per evitare la perdita di opportunità di recupero dei beni.

Studio Legale Bianucci