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Nel patteggiamento per i reati contro la pubblica amministrazione considerati dall'art. 445, comma 1-ter, del codice di procedura penale, l'applicazione delle pene accessorie richiede una motivazione. Con la sentenza n. 14238 del 2023, la Cassazione ha affermato che questo potere discrezionale del giudice riguarda anche il patteggiamento con pena superiore a due anni. Ha quindi annullato la decisione impugnata limitatamente alle pene accessorie, rinviando al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio su quel punto.

Due pene superiori a due anni e interdizioni senza motivazione

Il procedimento riguardava due imputati ai quali il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva applicato, su richiesta delle parti, rispettivamente quattro anni e sei mesi e due anni e otto mesi di reclusione. La sentenza era stata pronunciata il 7 giugno 2022. Le contestazioni comprendevano reati contro la pubblica amministrazione.

Alle pene principali erano state aggiunte l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. Il giudice non aveva spiegato le ragioni dell'applicazione di queste pene accessorie. Proprio questa omissione è stata ritenuta decisiva dalla Cassazione.

Il problema non riguardava, dunque, soltanto la quantità della pena concordata: occorreva stabilire se le interdizioni potessero essere applicate automaticamente oppure richiedessero una scelta motivata anche oltre la soglia dei due anni.

Il potere di scelta vale anche nel patteggiamento allargato

La Corte ha ricostruito la disciplina introdotta dalla legge n. 3 del 2019. Per i delitti indicati dall'art. 445, comma 1-ter, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale. Nella lettura accolta dalla sentenza, la disposizione attribuisce un potere discrezionale, da esercitare spiegandone le ragioni.

Nel patteggiamento ordinario, con pena detentiva non superiore a due anni, la riforma ha inciso sul precedente beneficio dell'esenzione dalle pene accessorie. Per i reati considerati dalla disposizione, l'esenzione non opera più automaticamente: la valutazione è rimessa al giudice.

La Cassazione ha esteso la stessa lettura al patteggiamento cosiddetto allargato, con pena superiore a due anni. Ha valorizzato il testo degli artt. 444, comma 3-bis, e 445, comma 1-ter: queste disposizioni individuano determinati reati senza limitare il potere di scelta alla sola pena contenuta entro due anni. La diversa indicazione ricavabile dai lavori preparatori non è stata ritenuta sufficiente a restringerne l'ambito.

Il principio riguarda quindi le pene accessorie e i reati richiamati da questa disciplina. La pronuncia non stabilisce un obbligo generale di escludere le pene accessorie ogni volta che si ricorre al patteggiamento.

L'accordo sulla pena e il ricorso sulle pene accessorie

Nella ricostruzione della Corte, l'art. 444, comma 3-bis, consente alla parte, per i delitti indicati, di subordinare la richiesta all'esenzione dalle pene accessorie oppure all'estensione della sospensione condizionale anche a esse. Se il giudice ritiene di applicare le pene accessorie o di non poter concedere quella estensione, deve rigettare la richiesta così condizionata.

Nel procedimento esaminato, invece, la statuizione sulle pene accessorie era facoltativa e non aveva formato oggetto dell'accordo. Per questa ragione la Cassazione ha ritenuto proponibile la censura secondo la disciplina generale dell'art. 606 del codice di procedura penale.

Le altre contestazioni avevano una sorte diversa. Le censure sulla qualificazione giuridica dei fatti e sul mancato riconoscimento dell'attenuante dell'art. 323-bis sono state ritenute inammissibili nei termini esposti dalla motivazione. L'accoglimento relativo alle pene accessorie non ha quindi riaperto indistintamente tutte le questioni sollevate dai ricorrenti.

Il rinvio non equivale alla cancellazione definitiva delle interdizioni

Il dispositivo annulla la sentenza limitatamente alle pene accessorie applicate ai ricorrenti e rinvia per un nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano; rigetta nel resto i ricorsi. Il Tribunale dovrà valutare nuovamente se applicare quelle pene e motivare la scelta. La Cassazione non ha deciso direttamente di escluderle.

Per leggere correttamente il precedente occorre quindi distinguere la pena concordata, le condizioni della richiesta e la motivazione sulle pene accessorie. La decisione, deliberata l'11 gennaio e depositata il 4 aprile 2023, chiarisce il rapporto tra questi elementi nella disciplina esaminata; non consente di dedurre l'esito del successivo giudizio di rinvio.

Fonte: Cassazione penale, sezione VI, sentenza 4 aprile 2023, n. 14238.

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