La Cassazione, nella sentenza n. 17563, deliberata il 23 marzo e depositata il 27 aprile 2023, ha esaminato uno scritto offensivo recapitato alle persone offese e ad altri partecipanti a una serata alla quale l’autore non era presente.
La massima distingue l’ingiuria, depenalizzata, dalla diffamazione, che resta un delitto. L’ipotesi di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone richiede la presenza contestuale dell’offeso, dei terzi e dello stesso offensore, fisicamente o virtualmente. Nel caso descritto mancava l’interlocuzione diretta tra autore e destinatari: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come diffamazione.
Anche con le moderne tecnologie occorre verificare la presenza contestuale dei soggetti e la possibilità di interlocuzione e replica. La decisione non autorizza una scorciatoia secondo cui il solo ritardo nella risposta renda automaticamente diffamatorio qualsiasi messaggio: contano le condizioni concrete della comunicazione.